Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato in data 27 giugno 2013 la nota n. 11649 che fa chiarezza in merito all’applicazione sulle “Norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi che lavorano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” (art. 2, comma 1, lett. C), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011) e in particolare sull’obbligatorietà della certificazione dei contratti in regime di appalto o subappalto ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il D.P.R. 177/2011 prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati è ammessa la presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro:
– con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
– assunto:
* con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
* con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all’art. 1, comma 2, indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda
Se l’attività non viene svolta dagli operatori dell’impresa e si fa ricorso al subappalto, i lavori devono essere autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati (D.Lgs 276/2003).
Inoltre le disposizioni di cui agli art. 2, comma 2 (subappalto), e 3, comma 1 e 2 (coordinamento), valgono unicamente “in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o lavoratori autonomi all’interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”.
La restante parte del D.p.r. n. 177/2011 è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni, proprio per questo Frareg ha un corso spazi confinati, sia per datri di lavoro che per i dipendenti.
In caso di appalto o subappalto il committente è obbligato ad applicare l’art. 26 del citato decreto ed anche il D.p.r. 177/2011.
La verifica dell’idoneità tecnico professionale degli addetti alle speciali attività avviene:
– per acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, lett. A del TU 81/08),
– per acquisizione del certificato attestante i requisiti dell’art. 2 del DPR 177/2011 attraverso corsi per rischi specifici seguendo anche un corso privacy