Valutazione del rischio ROA: cosa sapere
La valutazione del rischio ROA è necessaria per tutelare la salute dei lavoratori: ecco come deve essere effettuata con e come è possibile ridurre il rischio.
Il rischio di radiazioni ottiche varia in rapporto al tipo di radiazione ottica (UVA, UVB, UVC), alle sue caratteristiche, come gamma di lunghezza, banda di frequenza e spettro, ai tempi e ai livelli di esposizione, e molto altro. In ogni caso, si tratta di un rischio molto serio, che va valutato nel DVR o nel DUVRI relativi ai sistemi di gestione per la sicurezza aziendale.
Il Decreto legislativo 81/08 e diverse norme tecniche prescrivono di adottare procedure per prevenire il rischio di esposizione nella sede aziendale, che può causare danni a occhi e cute sul lungo periodo e, in alcuni casi, originare situazioni di emergenza per la salute dei lavoratori.
ROA: definizione
Il termine “ROA” indica le radiazioni ottiche artificiali, ossia quelle radiazioni elettromagnetiche, comprese nella fascia di lunghezza d’onda tra i 100 nm e 1 mm, prodotte da una fonte artificiale.
In generale, le radiazioni ottiche possono essere classificate in radiazioni ultraviolette, visibili e infrarossi, la cui lunghezza d’onda è compresa tra 100 e 400 nm per gli ultravioletti, 380 e 780 nm per le radiazioni visibili e 780 nm e 1 mm per le radiazioni infrarosse.
Inoltre, le sorgenti di radiazioni ottiche possono essere anche suddivise tra:
- sorgenti di radiazioni ottiche coerenti. Emettono radiazioni in fase, in cui cioè i minimi e i massimi si trovano a coincidere, e sono prodotte da dispositivi “laser” (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ovvero Luce amplificata da un’emissione stimolata di radiazione);
- sorgenti di radiazioni ottiche non coerenti. Emettono radiazioni sfasate, e sono prodotte da tutte le altre sorgenti non laser, incluse l’unica fonte di radiazioni ottiche naturali, il Sole.
Di conseguenza, le radiazioni ottiche artificiali possono essere sia coerenti che non coerenti, in base alla loro fonte di emissione.
Valutazione del rischio
Il D. Lgs. 81/08, il Testo unico sulla sicurezza, parla della valutazione del rischio di radiazioni ottiche artificiali al capo V del titolo VIII (che si differenzia da altre forme, pure vicine, come la valutazione del rischio chimico, delle atmosfere esplosive, dei campi elettromagnetici, degli agenti fisici e così via).
In particolare, all’articolo 216, precisa che durante la valutazione dei rischi, obbligatoria ai fini della stesura del DVR (Documento di valutazione dei rischi), il datore di lavoro, coadiuvato quando necessario dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente, è tenuto a misurare il livello di radiazioni ottiche artificiali a cui i lavoratori possono venire esposti nello svolgimento delle loro mansioni.
La misurazione delle ROA deve seguire alcuni specifici criteri, nella fattispecie quelli stabiliti dalla Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), dal Comitato europeo di normazione (CEN) e dalla Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE).
La valutazione del rischio ROA deve considerare, dunque:
- la quantità e la tipologia delle ROA e il tempo delle esposizioni del lavoratore alle stesse, in rapporto ai valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali prescritti dalla normativa;
- tutte le altre informazioni relative alle fonti di ROA presenti nelle aziende, tra cui quelle derivate dalla sorveglianza sanitaria, dalle norme in materia, dalle indicazioni e dalla modulistica dei fabbricanti;
- gli eventuali effetti nocivi sulla salute che si siano manifestati sui lavoratori esposti al rischio, anche in rapporto alla presenza di altre sostanze chimiche colpite dalle radiazioni;
- i possibili effetti indiretti delle ROA, come esplosioni, surriscaldamenti, fumo, fuoco, accecamento temporaneo;
- l’opportunità di ridurre i rischi e gli effetti delle ROA mediante appositi DPI (dispositivi di protezione individuale) o DPC ( dispositivi di protezione collettiva ) o altri impianti, strutture e mezzi.
Quando non è necessaria una valutazione
La medesima normativa stabilisce anche in quali casi è possibile evitare la valutazione del rischio ROA: in generale, si tratta di tutte quelle circostanze in cui, secondo la comune esperienza, l’uso corretto delle fonti di ROA non genera rischi per salute e sicurezza dei lavoratori o di chiunque sia presente.
Tutte le fonti di ROA vanno comunque individuate e registrate, ma non è sempre necessario effettuare misurazioni precise e dettagliate. In particolare, si tratta di quelle fonti di ROA di categoria 0 in base allo standard UNI EN 12198:2009 e nel gruppo analogo della norma CEI EN 62471:2009.
Si tratta, per esempio, di:
- la maggior parte dei sistemi di illuminazione comuni, come le lampade a incandescenza o a led montate a soffitto, inclusi gli indicatori a led e le fonti di illuminazione specifiche per le zone di lavoro;
- l’illuminazione derivante da schermi di computer, videoterminali, fotocopiatori e simili;
- i proiettori alogeni a tungsteno montati a soffitto, le attrezzature di presentazione con lavagna interattiva o, se coperti e non direzionati verso lo sguardo, anche i proiettori da tavolo;
- gli indicatori dei veicoli, i fari (se non si guarda verso il fascio di luce) e l’illuminazione stradale;
- le lampade dei flash fotografici;
- altre fonti specificate nella normativa (da riscaldatori radianti, saldatura, sterilizzazione e attrezzatura tecnica), se si trovano fuori dalla linea di vista.
Cosa fare dopo la valutazione
Se, a seguito della valutazione del rischio ROA, sono state individuate delle possibili criticità, confermate poi da una misurazione accurata, è necessario adottare un piano di intervento delle misure di prevenzione e protezione volte a ridurre o, se possibile, eliminare i rischi ROA per i lavoratori.
Il Testo unico stabilisce che occorre prendere provvedimenti soltanto se la valutazione ha mostrato la possibilità di un superamento dei valori limite esposizione (o VLE), oppure se, sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria, sono state messe in luce delle problematiche relative alla salute per i lavoratori esposti.
Innanzitutto, se possibile, è buona regola eliminare e sostituire le fonti ROA pericolose con forme di illuminazione sostitutive, o con apparecchiature analoghe ma dal basso rischio di emissione e formazione di ROA.
In caso contrario, si possono utilizzare modalità diverse, come l’installazione di schermi di protezione di forma e dimensione adatta, oppure prevedere lo spostamento delle fonti di luce in modo che il rischio per i lavoratori risulti ridotto, o l’individuazione di specifiche zone limitate, segnalate in modo adeguato, alle quali l’accesso sia consentito solo adottando specifici DPI (e, nei casi più seri, dopo aver frequentato appositi corsi su sicurezza e valutazione del rischio).