Valutazione del rischio da campi elettromagnetici
Il 31 Ottobre 2013 entrerà in vigore la valutazione del rischio da campi elettromagnetici, come previsto dal D.Lgs 81/08 Capo IV del Titolo VIII, a seguito del recepimento della Direttiva europea 2012/11/UE, per l’applicazione della direttiva 2004/40/CE.
Come previsto dall’articolo 181 Del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, nell’ambito dei rischi fisici, deve valutare quando necessario, misura e/o calcolare i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori, che devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del CENELEC (Comitato Europeo di normalizzazione elettrotecnica).
Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni, per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotterà le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in alternativa, quelle del CEI, (Comitato Elettrotecnico italiano), tenendo conto se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici, qualora risulti che siano superati i valori di azione previsti dall’articolo 208, il datore di lavoro valuta, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione (a meno che la valutazione effettuata dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza).
Il quadro normativo arriva come spesso da una Direttiva Europea: la Direttiva 2004/40/CE del 29 aprile 2004. La Direttiva è stata recepita in anticipo dall’Italia con il D.Lgs. 257 del 19 novembre 2007 e il suo allegato (l’Italia aveva fino al 30 aprile 2008), decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11 gennaio 2008 e quindi entrato in vigore 15 giorni dopo vale a dire il 26 gennaio 2008. L’entrata in vigore dell’articolo 2 del decreto (che è l’articolo tecnico di fondo che integrava il D.Lgs. 626/94 con l’inserimento del titolo V/ter e l’allegato VI bis) era fissato al 30 aprile dall’articolo 6 dello stesso decreto. La direttiva – e quindi il decreto di recepimento – adotta la stessa filosofia di tutti i decreti successivi al D.Lgs. 277/91 e affronta gli aspetti della valutazione dei rischi, della valutazione strumentale (con valori limiti), della formazione e informazione dei dipendenti, delle misure di prevenzione e protezione nonché della sorveglianza sanitaria.
Vediamo adesso i riferimenti presenti nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico) e suo allegato. Il D.Lgs. 257/07 è stato ripreso nel Testo Unico e inserito nel Titolo VIII Agenti Fisici Capo IV Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici dall’articolo 206 all’articolo 212 compreso con rimandi all’allegato XXXVI per gli aspetti tecnici.
L’entrata in vigore è stabilita dall’articolo 306 – Disposizioni finali – del Testo Unico che recita al comma 3:
3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE […]
quindi sempre al 30 aprile 2008.
Di seguito riportiamo le grandezze previste nell’allegato XXXVI del D.Lgs 81/08
Per indicare i valori limite di esposizione riferiti ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
– Sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
– fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
– fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. (Nell’intervallo fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densità di corrente che al SAR);
– fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza al fine di prevenire l’eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.
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