Valutazione dei rischi e contratti di somministrazione
Il 30 Gennaio 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con riferimento all’istanza di interpello presentata da Confindustria relativa alla corretta interpretazione dell’art. 20 comma 5 del D.Lgs 276/203, ha fornito chiarimenti inerenti gli obblighi in materia di sicurezza per le aziende che intendono avvalersi di lavoratori con contratto di somministrazione.
L’art. 20, disciplinando le diverse condizioni previste per poter ricorrere ad un contratto di somministrazione stabilisce che il ricorso a tale forma contrattuale NON è consentita alle aziende che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – D.Lgs 81/08 e s.m.i art. 29.
Partendo dalla definizione di lavoratore (“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”) si sottolinea infatti che per tutte le attività lavorative in cui è presente anche un solo lavoratore è obbligatoria la predisposizione di un documento di valutazione dei rischi attestante l’avvenuta valutazione dei rischi presenti in azienda inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Si evince dall’interpello e dalle disposizioni contenute nel quadro normativo di riferimento che non vi è alcun obbligo di comunicazione o notifica alla Direzione Territoriale del Lavoro in merito all’avvenuta valutazione dei rischi. E’ però chiaro, secondo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che in capo all’azienda utilizzatrice, che sottoscrive un contratto di somministrazione vi sia l’obbligo di dimostrare in sede di controllo ispettivo da parte degli enti competenti, l’avvenuta valutazione dei rischi mediante l’esibizione del documento stesso.
Si ricorda infine che in un precedente interpello il Ministero aveva chiarito che il somministratore è tenuto ad accertarsi dell’avvenuta predisposizione del DVR da parte dell’utilizzatore almeno prendendo visione del documento per accertare il fatto che la valutazione sia stata effettivamente eseguita.