ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA COMUNICAZIONE ALL’INAIL DEL NOMINATIVO DEL RLS
Torniamo sulla Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 avente titolo “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi” che definisce le modalità di comunicazione e completiamo il nostro recente articolo in merito.
Ricordiamo innanzitutto che è fondamentale effettuare la comunicazione del nominativo pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 500,00 come previsto dall’articolo 55 del D.Lgs. 81/08
Completiamo il nostro recente articolo con le seguenti precisazioni:
Manuale
Vi segnaliamo questo documento che si presenta sotto forma di 16 schermate stampate direttamente dal sito dell’INAIL e che guida passo per passo nella comunicazione. Impossibile sbagliare! Potete scaricare il documento all’indirizzo: https://www.frareg.com/news/documentazione/sicurezza/tutorial_comunicazione_RLS_INAIL.pdf
Consulenti del lavoro
Come indicato nel nostro ultimo articolo, la procedura di comunicazione prevede una fase iniziale di pre-registrazione e l’invio da parte dell’INAIL tramite posta regolare di un codice PIN necessario al completamento della comunicazione, procedura che rallenta sicuramente l’adempimento. Per evitare questo ritardo, ricordiamo che i consulenti del lavoro – qualora in possesso di una delega pregressa (per denunce INAIL) da parte dell’azienda – non devono effettuare questa pre-registrazione e possono effettuare la comunicazione in tempo reale per conto dell’azienda cliente.
Fax
Nel caso in cui l’azienda volesse effettuare la comunicazione tramite fax, potete scaricare il modello da utilizzare all’indirizzo seguente:
https://www.frareg.com/news/documentazione/sicurezza/modulo_fax_RLS_INAIL.pdf
Ricordiamo però che la comunicazione via fax deve essere effettuata solo in via eccezionale qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on-line.
Comunicazione già effettuata in precedenza
Per le aziende che hanno anticipato la circolare dell’INAIL e hanno già effettuato la comunicazione, per esempio tramite raccomandata, la comunicazione deve essere ripetuta seguendo la procedura indicata. Tutte le comunicazioni precedenti sono da ritenersi NON valide.
Esclusioni
La circolare dell’INAIL precisa che “Sono esclusi da tale obbligo le Amministrazioni e gli Istituti espressamente enunciati dall’art. 3, 2° comma ed al riguardo si esprime riserva di dare indicazioni, in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi contenuta nella disposizione succitata”. Riproduciamo l’articolo 3 comma 2 del D.Lgs. 81/08:
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell’ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.