Tutele del lavoratori sul rischio legato ai danni da calore
La circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 4753 del 26/07/2022 fornisce indicazioni operative per una maggior incisività nell’attività di prevenzione dei rischi da stress termico.
Per le attività svolte in ambienti outdoor, considerata l’impossibilità di modifica dei parametri fisici ed ambientali che caratterizzano l’esposizione, risulta necessario condurre una valutazione del rischio “microclima” e, in ragione di questa, predisporre opportune misure di prevenzione e protezione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa.
Se, durante l’attività ispettiva, venisse riscontrata l’assenza di questa valutazione, o delle misure di prevenzione, in particolar modo nei settori in cui il rischio è maggiore, verrà emesso un verbale di prescrizione con l’immediata sospensione dell’attività lavorativa. Nel caso in cui il Datore di Lavoro avesse predisposto la valutazione dei rischi individuando le misure di prevenzione e queste non venissero rispettate, la sanzione sarà a carico del preposto.
Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, se previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima in quanto le misure di prevenzione e protezione da attuare incidono sull’organizzazione del cantiere, sul suo allestimento, sulle lavorazioni e la loro interferenza. Qualora si verifichi una carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE.
Anche i datori di lavoro delle ditte in appalto dovranno prevedere, all’interno dei relativi POS, misure di organizzazione delle lavorazioni in cantiere specifiche e adeguate alla stagione, quali ad esempio, l’idoneità dei DPI alla stagione in corso, la possibilità di pause, l’anticipo/posticipo delle lavorazioni, la fornitura di bevande, l’accesso all’ombra.
Qualora si verifichi una carenza della valutazione del rischio “microclima” nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro.
Qualora, infine, sia nell’ambito del PSC, ove previsto, sia nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione, e tuttavia le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione andrà emesso nei confronti del preposto.