Tirocini: indicazioni INAIL sugli obblighi assicurativi
A seguito dell’avvenuta approvazione delle linee guida per lo svolgimento dei tirocini formativi da parte della Conferenza unificata tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in data 24 gennaio 2013, l’Inail tramite la circolare n. 16 del 4 marzo 2014 ha diramato le istruzioni per l’adempimento dell’obbligo assicurativo per i tirocini formativi e di orientamento.
Per quanto riguarda l’aspetto assicurativo in materia di infortuni sul lavoro, l’INAIL ricorda che le normative regionali sui tirocini, in tema di garanzie assicurative, stabiliscono, coerentemente con le disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni:
– l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;
– la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;
– la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.
Si sottolinea che l’INAIL esclude dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di “praticantato”, tenuto conto della gratuità del rapporto e dunque dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell’art. 4, n.1) del d.p.r. 1124/65, dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva.
In ogni caso, l’obbligo assicurativo INAIL sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista:
– esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n.1) del d.p.r. 1124/65 ovvero dall’art. 5 del d.lgs. 38/2000;
– partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti,trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi
Si ricorda pertanto che ai fini della sicurezza sul lavoro il tirocinante così come definito all’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i rientra nel computo dei lavoratori e pertanto di tutti gli obblighi ad essi correlati. Rientra nella definizione di lavoratore: “Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.”