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Testo Unico in materia di sicurezza


Il testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro non è ancora stato pubblicato in gazzetta ufficiale, alcuni autorevoli giornali hanno pubblicato quello che dovrebbe essere il testo che verrà pubblicato.

Sulla base di tale testo riportiamo alcuni dei nuovi obblighi introdotti nella tabella sottostante.

Il legislatore ha incentrato la sua attenzione su:  informazione e formazione maggiore per tutte i soggetti che hanno il compito di gestire la sicurezza sui luoghi di lavoro, aggiornamento formativo continuo, creazione di procedure in materia di sicurezza con individuazione specifica delle figure e dei compiti affidati, creazione di un sistema di gestione per la sicurezza, responsabilità sociale di impresa, attenzione all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, aumento dei controlli e delle sanzioni

Definizione di lavoratore Nella categoria di lavoratore rientrano anche i soggetti che svolgono tirocinio formativo (stagisti/tirocinanti)
Responsabilità sociale: integrazione della responsabilità sociale alla sicurezza sui luoghi di lavoro Il testo contiene diversi riferimenti alla responsabilità sociale di impressa ovvero all’integrazione volontaria dele preoccupazioni sociale e ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate
Lavoro somministrato

 

A parte l’obbligo di formazione che rimane a carico del somministratore, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore
Lavoratori a progetto e co.co.co. Le norme del testo unico si applicano se la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente
Prestazioni occasionali Le norme del testo unico si applicano nel caso di prestazioni occasionali di tipo accessorio con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e disabili.
Nuovi obblighi a carico del datore di lavoro – comunicazione annuale all’INAIL del nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
– controllo affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. Si sottolinea la necessità di verificare l’idoneità alla mansione prima dell’inizio dell’attività lavorativa
Medico competente e custodia delle cartelle sanitarie Possibilità per le aziende con oltre 15 dipendenti di concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie.
Medico competente e resoconto risultati anonimi e collettivi Il medico competente deve comunicare in forma scritta in occasione della riunione periodica annuale i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza effettuata
Medico competente e requisiti Il medico competente deve comunicare al Ministero della salute mediante autocertficazione il possesso dei titoli e i requisiti per poter svolgere il suo ruolo entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto
Documento di valutazione dei rischi – Il documento deve avere data certa (non è spiegato come deve essere dimostrata la data certa)
– il documento deve contenere le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare in materia di sicurezza
– il documento deve contenere un organigramma con definizione dei compiti e poteri
– il documento deve specificare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
Documento di valutazione e procedure standardizzate Entro il 31 dicembre 2010 la commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro dovrà elaborare delle procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi tenendo conto dei  profili di rischio e degli indici infortunistici di settore.
Formazione RSPP Rimane praticamente invariata la normativa in essere.
Le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.lgs. 10 settembre 276).
Formazione del datore di lavoro che si nomina RSPP Nel caso in cui il datore di lavoro si autonomini RSPP deve seguire, come già previsto un  corso di formazione.
La durata del corso è di minimo 16 ore e massimo 48. (prima era di sole 16 ore) inoltre ha l’obbligo di frequentare annualmente dei corsi di aggiornamento.
I contenuti e le modalità dei corsi dovranno essere definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo stato e le regioni entro 12 mesi.
Formazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori Oltre al corso già obbligatorio di 32 ore il rappresentane per la sicurezza dei lavoratori dovrà seguire un corso di formazione di aggiornamento annuale di 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti e di 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
Non si fa menzione di corso di aggiornamento per le imprese fino a 15 dipendenti.
Le competenze acquisite devono, però, essere registrate nel libretto formativo del cittadino (art. 2 del D.lgs. 10 settembre 276).
Formazione e lingua Spesso nel decreto si sottolinea la necessità che il contenuto della formazione sia facilmente comprensibile per i lavoratori anche per quanto riguarda la lingua utilizzata.
Formazione e verifica delle competenze acquisite Oltre ad  attuare la formazione l’informazione e formazione è necessario verificare le competenze acquisite


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