Tanti siti di piccole e medie imprese a rischio sanzioni
Quale azienda non dispone oggi di un sito internet? La maggiore parte dei siti hanno poi la medesima struttura: presentazione della società, presentazione dei prodotti o dei servizi, un eventuale supporto tecnici (schede prodotto, software da scaricare, faq) e una sezione contatto.
L’imprenditore che ha costruito questo tipo di sito pensa di essere in regola: non ha caricato contenuti a carattere pornografico né diffamatorio, non ha copiato materiali sottoposto a copyright.
Ho fatto una breve indagine non rilevante a fini statistici di siti di piccole e medie imprese e ho constatato che la maggioranza è a rischio sanzioni. Due i motivi più ricorrenti:
– violazione della legge sulla privacy: nella sezione “contatti”, molti siti raccolgono dati (nome, cognome, azienda, funzione, recapiti, …) senza rilasciare informativa sul trattamento dei dati. Questa è una violazione sanzionabile e sanzionata dalla Guardia di Finanza durante le sue ispezioni. Il modulo informatico di contatto deve contenere un’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. Riproduciamo in calce gli articoli 13 e 7 cui fa riferimento l’informativa.
– violazione del D.P.R. 633/72 che impone all’art. 35 comma 1 ai soggetti in possesso di P.IVA di indicarla sulla Home Page del proprio sito. Anche in questo caso, riportiamo l’articolo di legge in calce. La legge in è vigore da Dicembre 2001, quindi non è una notizia “fresca” ma quasi nessuno lo fa e la mancata esposizione della Partita IVA è perseguibile con una sanzione amministrativa variabile da 258,23 a 2.065,83 euro.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 – Supplemento Ordinario n. 123
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalita’ e modalita’ del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita’ di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e’ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche’ pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 13
(Informativa)
1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita’ e le modalita’ del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita’ di responsabili o incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all’articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu’ responsabili e’ indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita’ attraverso le quali e’ conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando e’ stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’articolo 7, e’ indicato tale responsabile.
[…] ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
(Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni) Articolo 35
Disposizione regolamentare concernente le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività
1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’Agenzia delle entrate ovvero ad un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia; la dichiarazione è redatta, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che resterà invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell’attività e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto.