Strutture alberghiere con oltre 25 posti letto: prorogato il termine per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi
L’Articolo 11 del DL 30 Dicembre 2013 (Milleproroghe) ha prorogato al 31 Dicembre 2014 il termine per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9 aprile 1994 e che siano in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012.
La domanda per accedere al piano deve contenere:
– la richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio delle attività;
– il programma di adeguamento dell’attività alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. Il Comando, ha sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda per effettuare i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti dal decreto 16/03/2012, e si esprime sull’ammissione al piano seguendo le procedure di cui al D.P.R. n. 151/2011.
Al termine dell’adeguamento, gli enti e i privati responsabili presenteranno al Comando l’istanza per il controllo dell’avvenuto adempimento; seguiranno 60 giorni durante i quali il Comando effettuerà i controlli previsti all’art. 4, commi 2 e 3 del D.P.R. 1 n. 151/2011.
Le aziende, per poter accedere al piano straordinario di adeguamento, devono in particolare essere in possesso dei seguenti requisiti di base, come previsto dal DM 9 aprile 1994 ed integrato dal DM dell’Interno 6 ottobre 2003:
– siano realizzati impianti elettrici secondo la regola dell’arte, dotati di adeguata documentazione;
– siano presenti impianti di rivelazione di incendi e di sistemi di allarme;
– siano presenti estintori e segnaletica di sicurezza;
– vengano adottate misure di gestione e indicazioni di sicurezza;
– sia effettuato l’addestramento del personale;
– vi siano vie di esodo e uscite di sicurezza con capacità di deflusso adeguate, limitatamente a quelle di tipo promiscuo;
– la presenza di un servizio integrativo di sicurezza permanentemente presente durante l’esercizio dell’attività pari ad almeno una unità fino a 100 posti letto, due unità fra 100 e 300 posti letto, con l’aggiunta di una ulteriore unità per ogni incremento della capacità ricettiva di 150 posti letto.
Secondo il legislatore, chi vuole continuare ad esercitare la propria attività dovrà richiedere di essere ammesso a seguire il piano preordinato e controllato di sicurezza, di durata biennale, in attesa di terminare i lavori di adeguamento, da presentare al Comando provinciale per l’accettazione.
Al termine dell’adeguamento (2 anni) la struttura ricettiva dovrà essere rispondente alle norme ed il titolare, per poter continuare ad esercire, dovrà presentare la SCIA secondo le disposizioni stabilite dal D.P.R. 151/2011.