Sicurezza antincendio di negozi e centri commerciali
Il 12 agosto 2010 in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto per le norme di prevenzione incendi sui negozi e i centri commerciali DM 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq.”
Con questo decreto il Ministero vuole raggiungere l’obbiettivo primario di sicurezza per tutelare persone e beni contro i rischi d’incendio; nello specifico, le nuove attività commerciali dovranno essere realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
Il Decreto è suddiviso in 7 Articolo e 10 Allegati che costituiscono la regola tecnica del Decreto e sono così suddivisi: Generalità, l’Ubicazione, le Caratteristiche costruttive, le Misure per il dimensionamento delle vie di esodo, le Aree ed impianti a rischio specifico, gli Impianti elettrici, i Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi, gli Impianti di rilevazione, segnalazione e allarme, la Segnaletica di sicurezza, l’Organizzazione e gestione della sicurezza.
Il presente decreto verrà applicato per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, compresi i centri commerciali (comprensivi di servizi, depositi, spazi comuni coperti), superiore a 400 mq.
Le disposizioni previste dalla regola tecnica del D.M.27/07/10 si applicano agli edifici di nuova realizzazione e alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del DM (26 agosto 2010) oggetto di interventi di ristrutturazione. Non sussiste l’obbligo di adeguamento per le attività commerciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto dove siano presenti le seguenti situazioni:
a) sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi, o ne sia regolarmente in corso il rilascio;
b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
Il Decreto 27 luglio 2010 verrà invece applicato anche alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del decreto qualora siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione. Nelle ipotesi in cui tali interventi di ristrutturazione attengano ad aspetti di ristrutturazione edilizia si fa riferimento a quanto riportato dall’art. 3 (L), comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.