Segnaletica stradale e attività lavorative
La federazione sindacale italiana dei tecnici e coordinatori della sicurezza ha posto un quesito al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare, in particolare in merito alla corretta interpretazione dell’art. 2 del decreto interministeriale del 04/03/2013.
Nell’istanza si evidenzia che “nell’art. 2 del decreto in oggetto, viene indicato come l’adozione e l’applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell’allegato 1, siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli art. 17, 26, 96 e 100 del D. Lgs. 81/2008 e smi. Ora gli articoli 17, 26 e 96 sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di Lavoro per la redazione di documenti di sicurezza […], mentre l’art. 100 del D.Lgs. n . 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del Decreto Interministeriale del 04/03/2013 si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. Come può dunque rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti?
Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che invece all’art. 100 si volesse far riferimento all’art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?”
Prima di rispondere la Commissione chiarisce vari punti:
– le attività di cui al comma 1 dell’art. 1 del decreto fanno riferimento alle situazioni esplicate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trsaporti del 10 luglio 2002 (articolo 1, comma 2 del decreto).
– Per salvaguardare la loro sicurezza e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque un’adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.
– L’articolo 91 del D. Lgs. 81/2008 prevede che “il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ALLEGATO XV”.
Ciò premesso il Ministero ha fornito la seguente risposta:
Con il decreto viene “ampliato” il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L’allegato XV, punto 2.2.1. lett. b), del D.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di competenza del Coordinatore per la Sicurezza, contenere “l’analisi degli elementi essenziali di cui all’allegato XV.2, in relazione: all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”.
In conclusione, il riferimento all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l’applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il Coordinatore per la Sicurezza.