Segnaletica per i cantieri con traffico veicolare
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2013, a mezzo avviso è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 che individua, ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Il Decreto chiarisce che l’applicazione dei suddetti criteri (Art. 1) non preclude l’utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
Nelle attività di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (Art. 2), i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’art. 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I.
Mentre i datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie (Art. 3), ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’Art. 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono individuati nell’allegato II del Decreto Interministeriale.
Riguardo i dispositivi di protezione individuale (Art. 4) i datori di lavoro devono mettere a disposizione dei lavoratori (comma 1) dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal d.lgs. del 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal d.lgs del 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attività lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’Art. 2, comma 3, del codice della strada. Non sono più ammessi indumenti ad alta visibilità di classe 1. E al di là degli obblighi già vigenti del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, i datori di lavoro (comma 2) “sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto”.
Al comma 3 dell’Art. 4 si segnala che “i veicoli operativi di cui all’art. 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di intervento”.
Tale regolamento, che entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, potrà essere rivisto, modificato e integrato (Art. 6) dopo due anni dall’entrata in vigore del decreto, “anche sulla base dei dati raccolti in ordine alle statistiche degli incidenti in presenza di cantieri stradali”.
Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, insieme agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attività lavorative comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. Per tale motivo l’allegato I del Decreto Interministeriale chiarisce i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare.
Vengono affrontati diversi argomenti, quali: i criteri generali di sicurezza individuati, le indicazioni relative agli spostamenti a piedi, ai veicoli operativi, all’entrata e uscita dal cantiere, alle situazioni di emergenza e alla segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.
L’allegato II, invece, individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività’ di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
La formazione prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell’Art. 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui all’Art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
Tra i soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento si annoverano:
– le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (ad esempio, le aziende sanitarie locali) e della formazione professionale;
– il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
– l’INAIL;
– le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;
– gli organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia e dei trasporti;
– le scuole edili;
– il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
– il Ministero dell’interno (dipartimento pubblica sicurezza – servizio Polizia stradale, vigili del fuoco);
– gli enti proprietari e le società concessionarie di strade o autostrade;
– i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del decreto, nella formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008, che si intende, ai fini del decreto, valido su tutto il territorio nazionale, e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 gennaio 2009.
Le docenze vengono effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, per la parte teorica, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale, ovvero da personale con esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali; e per quanto riguarda la parte pratica da personale con esperienza professionale nel campo dell’addestramento pratico, almeno triennale, documentata, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
Il percorso formativo, differenziato per categoria di strada, è finalizzato all’apprendimento di tecniche operative in presenza di traffico, adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di:
– installazione del cantiere;
– rimozione del cantiere;
– manovre di entrata ed uscita dal cantiere;
– interventi in emergenza.
Nell’allegato II sono descritti i percorsi formativi per gli operatori (tre moduli della durata complessiva di 8 ore più una prova di verifica finale) e per i preposti (tre moduli della durata complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale) e vengono riportati gli argomenti da trattare in ciascun modulo.
Va garantito inoltre l’aggiornamento della formazione dei lavoratori, alle condizioni di cui all’allegato II, ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.
I soggetti tenuti allo svolgimento dei corsi che alla data di entrata in vigore del Decreto Interministeriale operano già nel settore da almeno 12 mesi, sono esonerati dal corso di formazione, essendo tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Interministeriale.