Scadenza DPI
A seguito dell’emergenza COVID-19, molte aziende hanno riscontrato la necessità di acquistare un quantitativo ingente di DPI per la protezione delle vie respiratorie da mettere quotidianamente a disposizione dei propri dipendenti. La mole imponente di DPI da fornire ha spinto molti ad acquistare considerevoli quantitativi in modo da assicurarsi una adeguata scorta per poter sopperire alla domanda giornaliera.
Risulta quindi utile ricordare che, i DPI, per potersi considerare a norma, devono presentare una serie di indicazioni circa la provenienza, la marcatura CE e le varie normative di riferimento. Oltre a questi dati di carattere informativo, è importante ricordare che tutti i DPI presentano una data di scadenza oltre la quale non è più possibile utilizzare il dispositivo: infatti il D.Lgs. 81/08 specifica all’ art. 77 comma 4 che, ai fini della scelta dei DPI, il datore di lavoro “assicura le sostituzioni necessarie secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante”.
Il Regolamento Europeo 425/2016 (che disciplina la fabbricazione dei DPI) indica nell’allegato II art. 2.4, quanto segue: “Se è noto che le prestazioni di progetto di un nuovo DPI possono deteriorarsi notevolmente con l’invecchiamento, il mese e l’anno di fabbricazione e/o, se possibile, il mese e l’anno di scadenza devono essere marchiati in modo indelebile e inequivocabile su ciascun esemplare di DPI immesso sul mercato e sui relativi imballaggi”.
I riferimenti normativi riportati indicano chiaramente che il datore di lavoro è tenuto alla sostituzione dei DPI secondo le indicazioni del fabbricante, compreso in caso di scadenza dei medesimi. Questa indicazione rimane valida anche nel caso in cui il dispositivo sia stato appena acquistato e mai utilizzato.
Ricordiamo quindi a tutti, prima di effettuare acquisti di importanti quantitativi, di richiedere al fornitore la data di scadenza dei lotti.