Recepimento della Direttiva Seveso III
Il 14 luglio è stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015, che recepisce la Direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (Seveso III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
Tale cambiamento è stato introdotto con il regolamento CE n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura ed all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, al fine di armonizzare il sistema di individuazione e catalogazione dei prodotti chimici all’interno dell’Unione europea con quello adottato a livello internazionale.
La Direttiva 2012/18/UE contiene diverse modifiche della normativa comunitaria relativa agli incidenti importanti:
– nuove definizioni e chiarimenti sul campo di applicazione della direttiva;
– adeguamento dell’Allegato I al regolamento CLP (reg. 1272/2008/CE), nuove sostanze e modifiche di soglia;
– ‘deroga’ per le sostanze non in grado di generare incidenti rilevanti;
– nuove disposizioni e tempistiche relative a: politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, effetto domino, piani di emergenza, controllo dell’urbanizzazione, incidenti, ispezioni, scambio delle informazioni;
– nuove disposizioni sulla partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia.
La finalità del provvedimento è prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l’ambiente.
Oltre agli aggiornamenti tecnici necessari per l’adeguamento alla nuova classificazione delle sostanze chimiche, le principali novità introdotte dalla Direttiva 2012/18/UE (cd. “Seveso III”) intendono quindi:
– migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l’attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;
– garantire ai cittadini coinvolti un migliore accesso all’informazione sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali “Seveso” e su come comportarsi in caso di incidente;
– garantire la possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione.
La Valutazione dei pericoli di incidente rilevante per una particolare sostanza pericolosa spetta al Ministero dell’Ambiente su proposta del gestore o di altro soggetto interessato: il ministero in particolare valuterà al fine della comunicazione alla Commissione europea (di cui al comma 6 dell’art.4), se è impossibile in pratica che una sostanza pericolosa (definita alla parte 1, o elencata nella parte 2 dell’allegato 1 al D.Lgs.105/2015), provochi un rilascio di materia o energia che possa dar luogo a un incidente rilevante, sia in condizioni normali che anormali, ragionevolmente prevedibili.