Recepimento degli accordi stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza da parte della Regione Piemonte
La regione Piemonte, con la D.G.R. 17 Giugno 2013, n. 22-5962, recepisce gli accordi sottoscritti in Conferenza permanente Stato-Regioni in materia di formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolar modo la legge punta ad unificare in un unico documento le indicazioni riguardanti la progettazione, lo sviluppo e il controllo dei corsi di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro partendo dalla considerazione che la legislazione nazionale risulta essere spesso “disomogenea nella definizione delle regole e delle procedure operative e che quindi occorre uniformare e semplificare gli adempimenti in capo ai diversi soggetti coinvolti nel processo formativo”. Inoltre si vuole evitare che soggetti formatori non autorizzati “propongano un’offerta formativa a basso costo ma di qualità quantomeno dubbia e di validità nulla ai fini dell’adempimento degli obblighi di legge”.
Alla seguente delibera è stato allegato un documento dal titolo “Indicazioni operative per la formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/08 e s.m.i.” nel quale vengono indicate le modalità di effettuazione dei seguenti corsi, previsti dal DLgs 81/08:
– Responsabile e addetto al Servizio di prevenzione e protezione ( RSPP e ASPP)
– Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
– Lavoratori
– Dirigenti e preposti
– Lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
– Lavoratori e preposti addetti al montaggio, trasformazione e smontaggio dei ponteggi
Per ogni corso vengono indicati: il quadro normativo, i soggetti formatori, il programma dei corsi, le procedure per l’erogazione dei corsi e l’aggiornamento degli stessi.
La Regione Piemonte nel documento ribadisce prevalentemente i contenuti normativi del Dlgs 81/08 (Art. 32, 34, 37, 136..) e degli accordi Stato–Regioni in materia di sicurezza sul lavoro (del 26-01-2006, del 21-12-2011 ecc..).
Al fine di poter svolgere la propria funzione di controllo circa la qualità della formazione erogata, vengono introdotte indicazioni specifiche riguardanti la comunicazione di inizio corsi (ad es. per il corso per lavoratori e preposti addetti all’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi “tutti i soggetti formatori devono, almeno 15 giorni prima dell’inizio di ogni singola edizione del corso, comunicare alla Regione Piemonte sede, giorni e orari di svolgimento della stessa suddividendoli in parte teorica, esercitazioni pratiche e verifiche di apprendimento”) o nell’invio dei verbali finali dei singoli moduli (come per il corso RSPP o ASPP, tramite posta elettronica).
Viene inoltre istituita la Commissione regionale per la verifica dei requisiti dei soggetti formatori che “ha il compito di verificare, su richiesta degli stessi soggetti, il possesso dei requisiti previsti per ciascuno dei corsi di cui ai capitoli successivi e conseguentemente di stilare e mantenere aggiornato nel tempo uno specifico elenco di soggetti formatori abilitati all’erogazione di ciascuno dei corsi trattati nel documento”.
Il documento fornisce infine un elenco degli enti paritetici e degli organismi bilaterali della Regione Piemonte e alcuni modelli relativi agli attestati di frequenza e di profitto e relativi alla “richiesta di inserimento nell’elenco dei soggetti formatori abilitati all’organizzazione dei corsi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui al DLgs 81/08”.