Rafforzamento delle sanzioni per mancati adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
È stato pubblicato il 21 di ottobre il decreto-legge n. 146 dove al capo III, art.13 viene rafforzata la disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico le norme approvate consentiranno di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero.
L’obiettivo è quello di incentivare e semplificare l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle disposizioni per assicurarne la prevenzione.
Nel caso venissero rilevate delle gravi situazioni da parte degli organi di vigilanza, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione.
L’importo risulta raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione. Le competenze del coordinamento vengono estese per l’INL ed in conseguenza a questo l’organico del suddetto ispettorato verrà aumentato con l’assunzione di circa 1024 ispettori ed un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023, per dotare gli ispettori di strumentazione informatica per svolgere i controlli.
Di seguito viene riportata la tabella dell’Allegato I art.14, comma 1 con l’inasprimento delle sanzioni in caso di inadempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:
Fattispecie | Importo somma aggiuntiva | |
1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |