Quando gli allievi delle scuole sono equiparati ai lavoratori?
Il DM 382/98 puntualizza che l’equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste solo:
• in relazione alla frequenza ed all’uso dei laboratori appositamente attrezzati, dove gli allievi stessi possono essere esposti ad agenti chimici, fisici e biologici oppure utilizzano macchine, apparecchiature e strumenti di lavoro in genere, compresi i computer;
• nei periodi della settimana o della giornata in cui gli allievi sono effettivamente nei laboratori e utilizzano le attrezzature in essi contenute;
• se i programmi o le attività d’insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti quindi nel P.O.F.) prevedono esplicitamente la frequenza e l’uso dei suddetti laboratori.
Nonostante l’equiparazione a lavoratori, il loro numero non entra nel computo complessivo degli addetti ai fini della possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il ruolo di RSPP, delle modalità di elezione degli RLS e dell’obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi.
Non sono da equiparare a lavoratori gli allievi al momento del loro svolgimento di attività in palestra e gli alunni della scuola dell’obbligo occupati in attività creative all’interno di apposite aule attrezzate a questo scopo: la norma originale (che risale addirittura al DPR 547/55 ed è stata semplicemente ribadita dal D.Lgs 626/94) assimila gli allievi a lavoratori quando l’attività di laboratorio è più direttamente finalizzata all’addestramento professionale e non tanto all’acquisizione di competenze generali, con prevalenza di obiettivi ludico-didattici. Ciononostante è doveroso effettuare la valutazione dei rischi riferiti anche alle palestre e alle attività che vi si svolgono e definire i conseguenti interventi sia sul piano tecnico-organizzativo che su quello formativo-educativo.