Quando è obbligatorio e come si compila il registro infortuni ?
1. Soggetti obbligati alla tenuta del registro
La tenuta del registro infortuni è obbligatoria per tutte le aziende nelle quali siano occupati prestatori di lavoro subordinate e per tutte le attività pubbliche e private.
2. Tenuta del registro
Il registro deve essere conforme al modello stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 (e successive interpretazioni) e va vistato in ogni pagina dall’ ASL di competenza. Deve essere tenuto senza alcun spazio bianco e le scritture devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono concepite abrasioni e le eventuali correzioni devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia comunque leggibile.
Il registro deve essere conservato nel luogo di lavoro per almeno quattro anni dall’ultima registrazione o, se non usato dalla sua ultima data della vidimazione.
Non è ammessa la tenuta del registro presso un consulente del lavoro.
Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all’aperto in genere, le imprese di pubblici servizi e le aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, ovvero nei casi di sedi con pochi lavoratori e privi di adeguata attrezzatura amministrativa, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell’impresa.
3. Contenuto e compilazione del registro
Nel registro devono essere annotati cronologicamente gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti che comportino inabilità con assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
Il registro è articolato in 11 colonne in cui devono essere rispettivamente indicati:
1) Il numero d’ordine dell’infortunio
2) La data di infortunio
3) La data di ripresa del lavoro
4) Il cognome e nome dell’infortunato
5) Età
6) Il reparto e qualifica professionale
7) La descrizione della causa e delle circostanze dell’infortunio
8) La natura e sede della lesione
9) Le conseguenze dell’infortunio
10) I giorni di assenza per inabilità temporanea
11) La percentuale di invalidità permanente.