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Quali sono le nuove sanzioni a carico del datore di lavoro?

Il d.lgs. 626/94 prevede, in violazione alle proprie disposizioni, l’irrogazione di sanzioni 626.
Gli importi delle sanzioni 626 sono stati, recentemente, quintuplicati dalla recente finanziaria 2007.
In sintesi, le sanzioni 626 prevedono l’arresto fino a 4 mesi (in considerazione della specifica violazione) e/o la sanzione amministrativa fino a € 12.900, ovvero per specifiche violazioni fino ad € 15.450.
Le sanzioni 626, tutte, prevedono comunque all’esito dell’accertamento l’attivazione in capo all’azienda per la risoluzione del problema oggetto di contestazione.

Il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516,46 a 2.582,28 € per

  • art. 4:
    1. comma 5, lettera c): mancato affidamento dei compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
    2. comma 5, lettera m): mancata concessione di permesso ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante per la Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e mancato consenso al Rappresentante per la Sicurezza di accesso alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e) del presente Decreto;
    3. comma 5, lettera p): mancata consultazione del Rappresentante per la Sicurezza in merito alla Valutazione dei rischi, alla individuazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva; alla consultazione circa la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; alla consultazione in merito all’organizzazione della formazione di cui all’art. 22, comma 5; il tutto come definito dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d) del presente Decreto.
  • art. 12:
    1. comma 1, lettera a): mancata organizzazione dei necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  • art. 57:
    1. comma 1: mancata informazione preventiva dei Lavoratori e del Rappresentante per la Sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell’organizzazione del lavoro, in merito alle attività che comportano l’uso di attrezzature munite di Videoterminali.
  • art. 66:
    1. comma 4: non aver provveduto affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti Agenti chimici Cancerogeni o Mutageni siano stati etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile con contrassegni e altre indicazioni conformi al disposto della Legge n. 256 del 29 maggio 1974 e successive modifiche ed integrazioni (comma modificato dall’art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 66 del 25 febbraio 2000).
  • art. 67:
    1. comma 3: non aver provveduto a comunicare tempestivamente all’organo di vigilanza il verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad Agenti Cancerogeni Mutageni e non aver riferito le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
  • art. 70:
    1. comma 1: non aver predisposto, per la protezione da Agenti Cancerogeni Mutageni, in collaborazione con il Medico competente, un Registro di esposizione e cartelle sanitarie nel quale vengono riportati i nominativi dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria e nel quale viene riportato per ciascuno di essi l’attività svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente. Registro a cui hanno accesso il Responsabile del Servizio di Prevenzione ed i Rappresentanti per la Sicurezza.
  • art. 72 octies:
    1. comma 3: non aver provveduto a contrassegnare, con segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal Decreto n. 493 del 14 agosto 1996, i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi siano chiaramente identificabili.
  • art. 72 decies:
    1. commi 1, 2, 3 e 5: non aver provveduto agli opportuni adeguamenti normativi in merito alla protezione da agenti chimici.
  • art. 76:
    1. comma 1: non aver comunicato all’organo di vigilanza territoriale competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori che comportano l’impiego di Agenti Biologici dei gruppi 2 o 3:
      1. il nome e l’indirizzo dell’azienda ed il suo titolare;
      2. il documento di Valutazione dei Rischi;
    2. comma 2: non aver comunicato quanto sopraddetto in caso di attività che comportano l’utilizzo di un agente biologico del gruppo 4;
    3. comma 3: non aver inviato una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque ogniqualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato in via provvisoria.
  • art. 77:
    1. comma 4: non aver informato, quando in possesso dell’idonea Autorizzazione del Ministero della Sanità circa l’utilizzo, nell’esercizio della propria attività, di un Agente Biologico del gruppo 4, il Ministero della Sanità stessa di ogni nuovo Agente Biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un Agente Biologico del gruppo 4.
  • art. 84:
    1. comma 2: non aver informato al più presto possibile l’organo di vigilanza territoriale competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, circa la dispersione nell’ambiente di un Agente Biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, le cause che lo hanno determinato e le misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
  • art. 85:
    1. comma 4: non aver esposto nei luoghi di lavoro in cui vi è esposizione ad Agenti Biologici, cartelli ben visibili su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o di incidente.
  • art. 87:
    1. comma 1: non aver iscritto i lavoratori addetti ad attività comportanti l’uso di Agenti Biologici del gruppo 3 ovvero 4, in un apposito Registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale;
    2. comma 2: non aver aggiornato il Registro sopraddetto e fatto provvedere alla sua tenuta e cura al Medico competente. Registro al quale possono accedervi il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Rappresentante per la Sicurezza (modifica apportata dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 66 del 25 febbraio 2000).

Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516,46 a 3.098,74 € per la

  • art. 4:
    1. comma 5, lettera o): mancata tenuta di un Registro nel quale devono essere annotati gli Infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Registro nel quale devono essere annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Registro che deve essere conforme al modello approvato con Decreto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 457 del 27 aprile 1955 e successive modifiche, quindi conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza.
  • art. 11:
    1. commi 1: mancata convocazione di una riunione, anche tramite il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per le aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, almeno una volta all’anno ed alla quale partecipano:
      1. il datore di lavoro o un suo rappresentante;
      2. il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
      3. il medico competente, quando previsto;
      4. il rappresentante per la sicurezza;
    2. comma2: mancato esame da parte dei partecipanti alla riunione:
      1. del documento di Valutazione dei Rischi riconosciuto dall’azienda come previsto dall’art. 4, commi 2 e 3 del presente Decreto;
      2. dell’idoneità dei mezzi di protezione individuale;
      3. dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
    3. comma 3: mancata convocazione della riunione in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
    4. comma 4: mancata convocazione di una riunione, su richiesta del rappresentante dei Lavoratori, per quelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, in caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
    5. comma 5: mancata redazione, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, del verbale della riunione e tenuta dello stesso a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
  • art. 70:
    1. comma 3: mancata comunicazione, in seguito a richiesta da parte dei lavoratori interessati soggetti a sorveglianza sanitaria ed iscritti nel Registro di esposizione e con cartelle sanitarie, delle relative annotazioni individuali contenute nel detto registro e, tramite il medico competente, dei dati della cartella sanitaria e di rischio;
    2. comma 4: mancato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, invio all’Istituto superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro – ISPESL della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro, con consegna della copia stessa al lavoratore;
    3. comma 5: mancata consegna del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio all’ISPSEL in caso di cessazione dell’attività dell’azienda;
    4. comma 6: mancata custodia e conservazione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio fino alla risoluzione del rapporto di lavoro. La custodia di tale documentazione avviene con le stesse modalità anche da parte dell’ISPESL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni e mutageni.
    5. comma 8: mancata attuazione dei seguenti doveri nei confronti dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni:
      1. consegna della copia del Registro di esposizione all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio e comunicazione ad essi ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi facciano richiesta, delle variazioni intervenute;
      2. consegna, su richiesta, all’Istituto Superiore di Sanità della copia del Registro di esposizione;
      3. consegna, in caso di cessazione di attività dell’azienda, della copia del Registro di esposizione all’Organo di Vigilanza competente per territorio;
      4. richiesta all’ISPESL, in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, del Registro di esposizione, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.
  • art. 87:
    1. comma 3: mancata:
      1. consegna della copia del Registro degli esposti all’Istituto Superiore di Sanità, all’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute (lettera modificata dall’art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996). Registro nel quale sono annotati i lavoratori addetti ad attività comportanti l’uso di agenti biologici del gruppo 3 ovvero 4 e nel quale sono riportati, per ciascun lavoratore, l’attività svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale;
      2. comunicazione all’Istituto superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro e all’organo di vigilanza competente per territorio della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori presenti nel Registro degli esposti e, mancato aggiornamento dei dati che riguardano tali lavoratori e consegna al medesimo Istituto delle relative cartelle sanitarie e di rischio (lettera modificata dall’art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996);
      3. consegna, in caso di cessazione dell’attività dell’azienda, all’Istituto Superiore di Sanità e all’organo di vigilanza competente per territorio, di copia del Registro degli esposti e all’Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di copia del medesimo Registro, nonché delle cartelle sanitarie e di rischio (lettera modificata dall’art. 21, comma 4, del D. Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996);
      4. in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente, richiesta all’ISPESL della copia delle annotazioni individuali contenute nel Registro degli esposti, nonché della cartella sanitaria e di rischio (lettera modificata dall’art. 21, comma 5 del D. Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996);
      5. comunicazione, tramite il medico competente, ai lavoratori interessati, circa le relative annotazioni individuali contenute nel Registro degli esposti e nella cartella sanitaria e di rischio ed al Rappresentante per la Sicurezza dei dati collettivi anonimi contenuti nel Registro degli esposti (lettera modificata dall’art. 21, comma 5 del D. Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996);
    2. comma 4: mancata conservazione del Registro degli esposti con le relative annotazioni individuali e delle cartelle sanitarie e di rischio fino a risoluzione del rapporto di lavoro e fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Conservazione che avviene contemporaneamente dall’ISPESL. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo risulta essere di quaranta anni (comma modificato dall’art. 21, comma 5 del D.Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato dall’art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 66 del 25 febbraio 2000).

Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549,37 a 4.131,66 € per:

  • art. 7:
    1. comma 2:
      1. la mancata cooperazione con le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulle attività lavorative oggetto dell’appalto;
      2. il mancato coordinamento con le imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ed il mancato scambio di reciproche informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
  • art. 86:
    1. comma 1: mancanza di controlli sanitari per i lavoratori addetti ad attività per le quali la Valutazione dei Rischi ha evidenziato un rischio per la salute;

comma 2: mancanza di adozione di misure protettive per i lavoratori.