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Quali norme regolano le barriere architettoniche?
Quali norme regolano le barriere architettoniche?
Il d.lgs. 626/94 all’articolo 30 comma 4 prevede l’obbligo di strutturare i luoghi di lavoro utilizzati dopo il 1° gennaio 1993 tenendo conto, se del caso, delle esigenze di eventuali lavoratori portatori di handicap.
Ciò comporta che, fermi restando gli adempimenti connessi ad altre normative vigenti, l’obbligo in questione sussiste nella sola ipotesi che siano effettivamente presenti sul luogo di lavoro lavoratori handicappati e non anche nei confronti di eventuali terzi non lavoratori portatori di handicap (ad esempio i visitatori). Tale interpretazione è confermata dalla circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 102/95 . Pertanto le misure di adeguamento adottate devono essere commisurate al tipo (o ai tipi) di handicap di cui i lavoratori sono effettivamente portatori.
La norma in esame, tuttavia, va inquadrata in un preesistente complesso di norme volto a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche:
negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e, soltanto marginalmente, anche in quelli di edilizia residenziale pubblica (L. 30 marzo 1971, n. 118 e D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503);
negli edifici privati e quelli destinati ad uso abitativo (L. 9 gennaio 1989, n. 13 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236) compresi i luoghi di lavoro, indipendentemente dalla presenza effettiva di lavoratori dipendenti portatori di handicap.
La definizione di portatore di handicap è riportata nell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono tali, ad esempio, i non vedenti, gli ipovedenti, gli ipoacusici, le persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
Per quanto riguarda, invece, i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993, il datore di lavoro è tenuto soltanto ad apportare gli adeguamenti necessari a consentire ad eventuali lavoratori dipendenti portatori di handicap la mobilità e l’utilizzazione dei presidi igienico-sanitari,
Come specificato nella circolare n. 102/95, ove si rendessero necessarie misure per l’adeguamento di luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 esse dovranno essere adottate nei tempi congrui alla realizzazione degli interventi necessari.
Le aziende già in attività al 1° gennaio 1993 quindi dovranno porre in essere misure di scarsa entità, garantendo almeno l’accessibilità ad un’area limitata dell’azienda all’interno della quale operano i portatori di handicap motorio.