Prevenzione incendi, nuove norme per le strutture sanitarie
È stato pubblicato il 27/03/2015 sulla Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento della regola tecnica per la prevenzione incendi nelle strutture sanitarie (DM 19 marzo 2015) messo a punto dal Ministero dell’Interno.
Il nuovo decreto introduce la figura del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio per la gestione degli adeguamenti normativi e vengono allegati i nuovi titoli III e IV, che sostituiscono integralmente i precedenti (Regola tecnica di prevenzione incendi allegata al DM 18 settembre 2002), e il titolo V che va ad integrare la normativa stessa.
Novità rilevante è l’introduzione del Sistema di Gestione finalizzato all’adeguamento antincendio che consentirà di mantenere elevati livelli di sicurezza durante le fasi di progressivo adeguamento alle misure antincendio.
A tale scopo è stata prevista una nuova figura, quella del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio, individuato dal titolare dell’attività, dovrà essere un tecnico in possesso di attestato di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 5 agosto 2011, e si occuperà della redazione del Sistema di Gestione.
Tale Sistema, predisposto e attuato dal responsabile tecnico della sicurezza antincendio, ricoprirà un ruolo centrale nel processo di adeguamento.
Esso deve contenere:
– il documento di strategia nei riguardi della sicurezza antincendio a firma del responsabile, indicando il budget da impegnare per la sicurezza antincendio nel periodo considerato;
– l’analisi delle principali cause e pericoli di incendio e dei rischi per la sicurezza delle persone;
– il sistema di controlli preventivi che garantisca il rispetto dei divieti ed il mantenimento nel tempo delle misure migliorative adottate nelle varie fasi (divieti, limitazioni, procedure di esercizio, ecc.);
– il piano per la gestione delle emergenze;
– il piano di formazione;
– l’organigramma del personale addetto al settore antincendio, compresi i responsabili della gestione dell’emergenza;
– il numero minimo di addetti come previsto dal titolo V.
Inoltre nel nuovo decreto, viene specificato il calendario temporale che tali strutture devono rispettare nell’adeguamento ai criteri generali di sicurezza.
Le procedure dovranno comunque concludersi entro dieci anni dall’entrata in vigore della norma stessa, fatta eccezione per gli ambulatori per i quali il processo dovrà concludersi entro sette anni in relazione alla tipologia di attività svolta.
Ad ognuna delle scadenze temporali si dovrà presentare al Comando dei vigili del fuoco una segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del DPR 151/11.
Le nuove regole di adeguamento antincendio si applicano alle strutture sanitarie esistenti, con più di 25 posti letto, e di nuova costruzione e alle “strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale (esistenti o di nuova costruzione)”.