Prevenzione incendi: le nuove modalità di presentazione delle istanze
Il 7 agosto 2012 il Ministro dell’Interno ha firmato il Decreto recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”. Infatti l’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 151/2011 prevede la disciplina, con Decreto del Ministro dell’Interno, delle modalità di presentazione delle istanze oggetto del decreto 151/2011 per garantire l’uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e la speditezza dell’attività amministrativa.
Questo Decreto del Ministro dell’Interno è tuttora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione.
Esso abroga e sostituisce il Decreto del Ministro dell’Interno 4 maggio 1998, recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”, fatto salvo quanto previsto tuttavia al comma 3 dell’articolo 11 del decreto del 7 agosto.
Il decreto disciplina dunque le modalità di presentazione, anche attraverso il SUAP ( Sportello Unico per le Attività Produttive), delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e la relativa documentazione da allegare.
Un esempio è quello dell’articolo 3, relativo all’istanza di valutazione dei progetti che recita:
Per le attività soggette di categoria B e C, l’istanza di valutazione dei progetti deve contenere:
– Generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
– Specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell’istanza di valutazione del progetto;
– Ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
– Informazioni generali sull’attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.
All’istanza sono allegati:
– Documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall’Allegato I al presente decreto;
– Attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Oltre all’art. 3 riportato come esempio, il decreto 7 agosto 2012 contiene tutte le Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei seguenti procedimenti:
– Segnalazione certificata di inizio attività
– Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio
– Istanza di deroga
– Istanza di nulla osta di fattibilità
– Istanza di verifiche in corso d’opera
– Voltura
In fine sono presenti quattro allegati:
ALLEGATO I: documentazione tecnica allegata all’istanza di valutazione dei progetti;
ALLEGATO II: certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attività;
ALLEGATO III: tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
ALLEGATO IV: modifiche ad attività esistenti.
Nell’ ALLEGATO I sono inserite alcune indicazioni relative alla documentazione tecnica da allegare all’istanza di valutazione progetti, che comprende relazione tecnica e elaborati grafici.
Nell’ ALLEGATO II sono presenti le indicazioni sulle certificazioni e dichiarazioni da allegare alla segnalazione certificata di inizio attività, come ad esempio le certificazioni di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio e dichiarazioni di conformità e di corretta installazione e di corretto funzionamento degli impianti.
Nell’ ALLEGATO III è presente la tabella di sottoclassificazione delle attività di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° Agosto 2011, n. 151.
Nell’ ALLEGATO IV sono indicate le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.