Perché è nato il registro dei controlli periodici?
L’art. 32 del D.Lgs. 626/94 ed in particolare l’art. 4 del D.M. 10.3.1998 per l’antincendio, prevede che il Datore di lavoro /Consegnatario assicuri che:
– le vie di circolazione interne o all’aperto, che conducono a uscite di emergenza e le uscite di emergenza stesse siano sempre percorribili e sgombre
– i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
– gli impianti e i dispositivi di sicurezza destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento
Come è strutturato il registro dei controlli periodici?
Il registro è diviso in due parti:
-controlli da effettuare a carico di personale interno
– controlli da effettuare da parte di tecnici esterni o ditte specializzate.
Edifici di proprietà di Comuni o altri Enti esterni all’Amministrazione provinciale:
I controlli a cura di tecnici esterni o ditte specializzate sono a carico dell’amministrazione proprietaria dell’edificio, che deve incaricare le ditte specializzate per l‘effettuazione dei controlli. I nominativi delle ditte devono essere comunicate al Datore di lavoro, che verificherà l’effettuazione dei controlli da parte delle ditte incaricate e curerà la compilazione del Registro dei controlli, anche avvalendosi della collaborazione del personale incaricato.
Il Datore di lavoro/Consegnatario deve identificare e nominare il personale per la gestione del registro e il personale per l‘effettuazione dei controlli.