Patente muletto: requisiti, obbligatorietà e soggetti accreditati secondo l’accordo Stato-Regioni
L’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 regola la formazione relativa all’abilitazione degli operatori in merito all’utilizzo di particolari attrezzature, definendo quindi i requisiti necessari per l’ottenimento della patente del muletto.
In questo approfondimento analizzeremo nel dettaglio tutto quello che bisogna sapere a riguardo, per capire chi sono i soggetti accreditati alla formazione, quando è obbligatoria e come ottenere la patente per il muletto.
Patente mulettista: i riferimenti normativi
L’art. 73 del D. Lgs. 81/2008, la legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, parla di “Informazione, formazione e addestramento” e stabilisce che “il Datore di Lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori, incaricati dell’uso, dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza sulle condizioni di impiego delle attrezzature e sulle situazioni anormali prevedibili”.
Il 22 febbraio 2012 inoltre, è stato sancito l’Accordo Stato Regioni concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
I requisiti per la patente del muletto
Partendo da queste basi normative, vengono individuati i requisiti richiesti per la guida dei carrelli elevatori che possono essere così riassunti:
- idoneità fisica;
- senso visivo e auditivo normale;
- prontezza di riflessi;
- attitudine a valutare peso, stabilità ed equilibrio;
- capacità di valutare le dimensioni e le distanze;
- percezione del colore;
- coordinamento dei movimenti;
- responsabilità e prudenza;
- conoscenza delle norme di prevenzione infortuni specifiche per la conduzione dei carrelli elevatori.
I conduttori dei carrelli elevatori sono dunque dei lavoratori che devono essere specificatamente addestrati e abilitati, al fine di poter svolgere correttamente e in sicurezza la propria mansione all’interno dell’ambiente di lavoro.
La finalità della formazione è la riduzione degli infortuni legati all’utilizzo di tali macchinari, incidenti che purtroppo aggiornano quotidianamente i dati INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni Lavoro) relativi agli infortuni sul lavoro nel territorio nazionale.
Si specifica che tutti gli enti di assicurazione sul lavoro contro gli infortuni, nelle loro norme di prevenzione, richiedono l’impiego esclusivo di conducenti addestrati e certificati, muniti di abilitazione( patentino ) per carrelli elevatori.
L’attestato per il muletto è obbligatorio
Tutti gli addetti alla guida di carrelli elevatori semoventi, prima di mettersi alla guida, oltre ad avere una specifica idoneità sanitaria rilasciata dal medico competente aziendale, devono conseguire un attestato di proficua frequenza ad un corso di preparazione obbligatorio.
Contrariamente alle prime interpretazioni del Decreto 81/08, la formazione per la guida del muletto è obbligatoria anche per il datore di lavoro: tecnicamente si parla infatti di conduttore-utilizzatore del muletto, eliminando così la distinzione tra datore di lavoro e lavoratore.
Chiunque sia il conducente dei carrelli elevatori, quindi, deve avere il patentino in corso di validità.
I corsi di formazione per la guida dei muletti
La durata dell’addestramento è stabilita in almeno 12 ore di formazione, strutturate nella seguente modalità:
- 8 ore di formazione teorica
- 4 ore di formazione pratica
Qualora il carrello elevatore sia munito di braccio telescopico, oppure di braccio telescopico rotativo, il conducente deve avere frequentato corsi specifici per questi tipi di carrello elevatore, oppure avere assolto un corso valido per tutti i tipi di carrello elevatore, con esame finale di idoneità della durata minima di 16 ore, di cui:
- 8 ore di formazione teorica
- 8 ore di formazione pratica
Il corso carrellista – muletto abilitante è composto da 3 moduli per un totale di 12 ore, così suddiviso:
- modulo giuridico – normativo della durata di 1 ora, dove vengono trattati cenni generali sulla normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e le responsabilità dell’operatore;
- modulo tecnico della durata di 7 ore, dove vengono spiegate le varie tipologie e caratteristiche dei carrelli e i rischi a loro connessi;
- modulo pratico – specifico di 4 ore, dove vengono illustrati i vari componenti del carrello, con relative manutenzioni e verifiche giornaliere e periodiche obbligatorie per legge, in cui è prevista anche la guida del carrello su percorso prova.
Al fine di garantire al lavoratore una completa e adeguata formazione, gli argomenti del modulo tecnico e pratico vengono articolati come segue.
Modulo tecnico
Il modulo tecnico è strutturato secondo il seguente schema:
- tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno, dai trans pallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso;
- principali rischi connessi all’impiego dei carrelli semoventi, tra cui caduta del carico, rovesciamento, ribaltamento, urti delle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.), rischi legati all’uso delle diverse forme di energia (elettrica, idraulica, ecc);
- nozioni elementari di fisica, tra cui nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di un corpo, stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di primo grado), linee di ribaltamento, stabilità statica e dinamica e influenza dovuta alla mobilità del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d’inerzia) e portata del carrello elevatore;
- tecnologia dei carrelli semoventi, con terminologia, caratteristiche generali e principali componenti, meccanismi, loro caratteristiche, funzione e principi di funzionamento;
- componenti principali dei mezzi, come forche e/o organi di presa (attrezzature supplementari, ecc.), montanti di sollevamento (simplex – duplex – quadruplex – ecc., ad alzata libera e non), posto di guida con descrizione del sedile, degli organi di comando (leve, pedali, piantone, sterzo e volante, freno di stazionamento, interruzione generale a chiave, interruttore d’emergenza), dispositivi di segnalazione clacson, beep di retromarcia, segnalatori luminosi, fari di lavoro, ecc.) e controllo (strumenti e spie di funzionamento), freni (freno di stazionamento e di servizio), ruote e tipologie di gommature (differenze per vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici), fonti di energia (batterie di accumulatori o motori endometriti), contrappeso;
- sistemi di ricarica batterie, come raddrizzatori e sicurezze circa la modalità di utilizzo anche in relazione all’ambiente;
- dispositivi di comando e di sicurezza, tra cui l’identificazione dei dispositivi di comando e loro funzionamento, l’identificazione dei dispositivi di sicurezza e loro fruizione, i sistemi di protezione attiva e passiva;
- condizioni di equilibrio, ovvero fattori ed elementi che influenzano la stabilità portate (nominale/effettiva), illustrazione e lettura delle targhette, tabelle o diagrammi di portata nominale ed effettiva, influenza delle condizioni di utilizzo sulle caratteristiche nominali di portata, gli ausili alla conduzione (indicatori di carico e altri indicatori, ecc.);
- controlli e manutenzioni, tra cui verifiche giornalieri e periodiche (stato generale e prova, montanti, attrezzature, posto di guida, freni, ruote e sterzo, batteria o motore, dispositivi di sicurezza), illustrazione dell’importanza di un corretto utilizzo dei manuali d’uso e manutenzione a corredo del carrello;
- modalità di utilizzo in sicurezza dei carrelli semoventi, come procedure di movimentazione, segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro, procedura di sicurezza durante la movimentazione e lo stazionamento del mezzo, viabilità (ostacoli, percorsi pedonali, incroci, strettoie, portoni, varchi pendenze, ecc.), lavori in condizioni particolari ovvero all’esterno, su terreni scivolosi e su pendenze e con scarsa visibilità, nozioni di guida (norme sulla circolazione, movimentazione dei carichi, stoccaggio, ecc.), nozioni sui possibili rischi per la salute e la sicurezza collegati alla guida del carrello ed in particolare ai rischi riferibili:
- a) All’ambiente di lavoro;
- b) Al rapporto uomo/macchina;
- c) Allo stato di salute del guidatore. Nozioni sulle modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire rischi.
Modulo pratico: (4 ore)
La strutturazione del modulo pratico per la formazione relativa alla patente del muletto prevede:
- illustrazione, seguendo le illustrazioni di uso del carrello, dei vari componenti e delle sicurezze;
- manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge, secondo quanto indicato nelle istruzioni del carrello;
- guida del carrello su percorso di prova, per evidenziare le corrette manovre a vuoto e a carico (corretta posizione sul carrello, presa del carico, trasporto nelle varie situazioni, sosta del carrello, ecc.).
Il test per l’esame del muletto
Durante la lezione, ai fini del conseguimento e rilascio finale dell’attestato, dovrà essere assegnato un test a risposta multipla, al fine di verificare l’esatta comprensione della didattica erogata. Durante le esercitazioni pratiche verrà valutato il grado di apprendimento delle misure di sicurezza.
Validità della patente del muletto
La validità delle abilitazioni, conseguite in base all’accordo statale e di quelle conseguite in base alla normativa provinciale, è limitata a cinque anni dalla data dell’attestato con relativo superamento dell’esame di idoneità.
Ai fini della proroga della validità degli attestati di ulteriori cinque anni deve essere frequentatoun corso di aggiornamento di almeno 4 ore.
Nel caso in cui il conduttore non frequenti il corso di aggiornamento entro la scadenza prevista, dopo la scadenza dell’abilitazione non potrà più svolgere la mansione. Nel caso in cui il corso di aggiornamento venga frequentato dopo la scadenza dell’abilitazione, questa è prorogata di cinque anni da quest’ultima data.
Finalità e metodologia della formazione per mulettisti
Il percorso formativo, erogabile anche da società di consulenza, è finalizzato all’apprendimento di “tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza le attrezzature” che necessitano di abilitazione ed è strutturato in “moduli teorici e pratici con contenuti e durata, nonché verifiche intermedie e finali, individuati negli allegati della norma in riferimento alla tipologia di attrezzatura”.
Con riferimento alla metodologia di insegnamento/apprendimento, l’Accordo precisa che “si concorda nel privilegiare le metodologie ‘attive’, che comportano la centralità del discente nel percorso di apprendimento”. A tal proposito sono contemplate lezioni con “metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali del web, che consentano, ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi, anche ai fini di una migliore conciliazione tra esigenze professionali e esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti”.
Il punto sopracitato specifica però che, ai fini dell’abilitazione degli operatori, è riconosciuta la formazione in modalità e-learning “esclusivamente per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico”, in funzione di quanto specificato dai “Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning” dell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Il modulo pratico può essere svolto unicamente in presenza.
Organizzazione dei corsi per la patente del muletto
Per quanto attiene l’organizzazione dei corsi, l’Accordo stabilisce che deve essere individuato un responsabile del progetto formativo , inoltre la presenza dei partecipanti facenti capo ad aziende o come privati cittadini deve essere annotata su un apposito registro delle presenze.
Alla parte teorica possono partecipare un massimo di 24 discenti, mentre per la parte pratica il rapporto istruttore/allievi non può essere inferiore a 1:6 in funzione del calendario corsi.
Le attività pratiche devono essere effettuate in area idonea, le cui caratteristiche sono definite nell’allegato I della suddetta normativa e in particolare devono essere disponibili:
- un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste;
- carichi, ostacoli fissi e/o in movimento e apprestamenti che dovessero rendersi necessari, per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste per ciascuna tipologia di attrezzatura all’interno dell’ambiente di lavoro, ad esempio il magazzino;
- attrezzature e accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione e idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento, oppure equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
- dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione, che devono essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.
Accreditamento e requisiti dei docenti
L’abilitazione del discente, deve essere attestata dal soggetto formatore e avallata dal docente sulla base dell’obbligo frequenza di almeno il 90% del monte orario complessivo e al superamento delle prove di esame per la verifica dell’apprendimento (non computabili nel monte ore).
L’Accordo Stato regioni del 22/02/2012 stabilisce che solo determinati soggetti formatori sono accreditati per erogare questi corsi abilitanti e di aggiornamento: tra questi soggetti vi sono le Regioni, tramite i loro Organismi di Formazione Accreditati e gli Enti Bilaterali.
Per quanto riguarda i requisiti dei docenti, viene richiesta per i docenti teorici esperienza documentata da curriculum, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Per i docenti pratici viene richiesta esperienza professionale pratica documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature di che trattasi.
Si ricorda infine che oltre alla formazione obbligatoria, ogni carrellista deve essere dotato di dispositivi di protezione individuale “DPI” per poter utilizzare il carrello.
Per scongiurare i rischi residui connessi all’utilizzo delle varie attrezzature da lavoro, quindi, è necessario avere sempre a disposizione determinati elementi di prevenzione individuale come: occhiali di sicurezza, guanti contro i rischi chimici/meccanici e protezione dei piedi tramite scarpe di sicurezza.
Viene dunque sottolineato, attraverso questa lunga analisi della formazione di un carrellista parimenti ad altre mansioni, come ogni lavoratore debba essere considerato una risorsa di fondamentale importanza per l’azienda, di conseguenza la sua tutela dai rischi che può incontrare svolgendo la sua mansione.
La mancanza di un’adeguata formazione sulla sicurezza può comportare danni incalcolabili dal punto di vista umano, sociale ed estremamente gravosi per l’azienda: infortuni, periodi di assenza, interruzione delle attività, danni economici, sanzioni penali.
I corsi di sicurezza sul lavoro, ancor più della scuola, servono a rendere i lavoratori più consapevoli dei rischi e più preparati ad affrontarli, diminuendo le probabilità di infortuni e incidenti sul luogo di lavoro.
Domane frequenti
Ecco alcune informazioni aggiuntive, per rispondere ad alcune domande frequenti in merito alla patente per il muletto.
- Esiste un’esenzione alla guida del muletto? I lavoratori che non possiedono determinati requisiti non possono guidare attrezzature particolari come i muletti.
- Serve la patente B per il patentino del muletto? No, per frequentare il corso e prendere l’abilitazione alla guida del muletto non è richiesta la patente B.
- Quali sono le sanzioni per guida muletto senza patentino? Un operatore trovato alla guida di un muletto senza l’abilitazione obbligatoria per legge rischia una multa da 1.200 a 5.200 euro e l’arresto da 2 a 4 mesi.