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Ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 2020
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 16 ottobre 2020 una nuova Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre al 6 novembre 2020.
L’Ordinanza prevede in particolare:
1.1 Misure anti-movida
1. Sono consentite sino alle ore 24.00 le attività di somministrazione di alimenti e bevande; in tali attività dopo le ore 18.00 il consumo di alimenti e bevande è consentito esclusivamente ai tavoli; la misura di cui al presente punto non si applica agli esercizi situati lungo le autostrade e nelle aerostazioni;
2. E’ vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica dalle ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
3. Sono chiusi dalle 18.00 alle 6.00 i distributori automatici cosiddetti “h24” che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via;
4. E’ vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
5. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive
1.2 Misure di contrasto a fenomeni sociali a rischio di contagio
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. E’ sospeso il gioco operato con dispositivi elettronici del tipo “slot machines”
1.3 Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale
1. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, sia agonistico che di base dalle associazioni e società dilettantistiche.
1.5 Rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro
Deve essere rilevata prima dell’accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente. Il medico competente provvede alla segnalazione alla ATS e procede agli interventi del caso anche verificando i contatti lavorativi a lui segnalati.
Il lavoratore comunica in ogni caso tempestivamente al proprio medico di medicina generale (MMG) la presenza di sintomatologia e il conseguente mancato accesso al luogo di lavoro, avendo cura di indicare se in azienda è nominato il medico competente, per gli adempimenti previsti a cura del MMG.
Stesse indicazioni valgono per il lavoratore che prende servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo preposto nel quale sarà il lavoratore che dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi al datore di lavoro o al suo preposto,
Il datore di lavoro o il suo preposto è tenuto a rammentare ai lavoratori l’obbligo di misurare la temperatura corporea.
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso.
La rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria, in caso di accesso a qualsiasi tipologia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
1.6 Rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia
Si raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, all’ingresso della sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5 °C per il minore o per il genitore/accompagnatore non sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino.
Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere.
Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o il pediatra di libera scelta (PLS);
Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’ATS
1.7 Partecipazione del pubblico agli eventi ed alle competizioni sportive
E’ consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, all’interno di impianti sia all’aperto che al chiuso, dove è possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai singoli spettatori per l’intera durata dell’evento e nel rispetto delle misure previste dall’allegato 2 della presente Ordinanza.
1.8 Accesso di visitatori a utenti presenti all’interno di unità di offerta residenziali
L’accesso alle strutture da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque, previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
1.9 Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono organizzare le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio.
1.10 Raccomandazioni in ordine alle attività universitarie
Alle Università, nel rispetto della specifica autonomia, è raccomandato di organizzare le proprie attività, al fine di promuovere il più possibile la didattica a distanza.
E’ revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020;
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti e citate in premessa.