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Ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del 13 agosto 2020
Il Presidente della Regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 596 del 13 Agosto 2020, contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In riferimento alla data di avvio delle lezioni per le scuole dell’infanzia, fissa al 7 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia e al 14 settembre 2020 per tutti gli ordini e gradi di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale l’avvio delle lezioni, con possibilità di avvio anticipato da parte delle istituzioni scolastiche e formative.
Si rende quindi revocata la disposizione dell’Ordinanza n. 594 del 6 agosto 2020, che indicava l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021, per le scuole dell’infanzia, a decorrere dal giorno 14 settembre 2020.
L’ordinanza raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura nei confronti del personale a vario titolo operante, dei genitori/adulti accompagnatori e dei bambini, prima dell’accesso alla sede dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia. In caso di temperatura superiore ai 37.5°C non sarà consentito l’accesso alla sede e il genitore/accompagnatore sarà informato della necessità di contattare il medico curante proprio o del bambino. Anche in caso di febbre del genitore/accompagnatore, il minore non potrà accedere al servizio. Rimangono invariate le disposizioni già emanate nelle precedenti ordinanze in caso di febbre dell’operatore/lavoratore. Qualora durante la frequenza al servizio/scuola i minori o il personale dovessero manifestare i sintomi suggestivi di infezione da SARS-CoV-2 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite, febbre) saranno momentaneamente isolati, informandone la famiglia se minore, con invito al rientro al domicilio e a contattare il medico di medicina generale (MMG) o, in caso di minore, il pediatra di libera scelta (PLS.
Rimangono invariate le modalità di segnalazione da parte del MMG/PLS, in caso di sospetto Covid-19 o altra patologia soggetta a denuncia.
Il gestore del servizio educativo o la scuola comunicherà tempestivamente tale circostanza anche all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente la quale fornirà, a seguito dell’eventuale segnalazione da parte del PLS/MMG, le opportune indicazioni al gestore/scuola e alla famiglia interessata. Nel caso di adulto o minore positivo, questi non può essere riammesso al servizio/scuola fino ad avvenuta e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti.
Vengono inoltre apportate alcune modifiche all’ordinanza n. 590 del 31 luglio 2020 alle seguenti schede: “Ristorazione”: vengono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettati l’obbligo di utilizzo di mascherina, l’igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco, il rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
“Attività ricettive” “Servizi alla persona”, “Palestre”, “Strutture termali e centri benessere”: potrà essere consentito l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco) solo se inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo. Diversamente, è consentito l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno.
“Musei, archivi e biblioteche”: per il trattamento di fondi documentari e collezioni librarie che non possono essere sottoposti a procedure di disinfezione poiché dannose per gli stessi, si rimanda alle procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro utilizzo. Tale principio non si applica alla consultazione interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.
Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza e dalle Ordinanze n. 590 del 31 luglio 2020 e n. 594 del 6 agosto 2020, quanto previsto dalle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020.
Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 2 del decreto-legge n. 33/2020.