Obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro superiori ad 1 giorno
Quando?
Entra in vigore, da giovedì 12 ottobre l’obbligo di comunicare all’INAIL gli infortuni dei lavoratori con prognosi superiore a un giorno oltre a quello dell’infortunio. In precedenza erano da comunicare ai fini assicurativi gli eventi con prognosi sopra i tre giorni.
Chi?
Il decreto del ministero del Lavoro 183/2016 ha introdotta la norma che ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e prevede l ‘obbligo di comunicazione all’Istituto, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, degli infortuni dei lavoratori anche se della durata di un solo giorno, oltre a quello dell’evento. La finalità è solo statistica e non viene modificata la copertura dell’assicurazione INAIL, che parte comunque dai tre giorni di prognosi. La modifica sarebbe dovuta partire il 12 aprile 2017 ma è stata rinviata dal Decreto Milleproroghe 244/2016 di sei mesi .
Come agire?
Anche questa segnalazione va fatta in modalità telematica tranne che per i lavoratori dell’agricoltura, i lavoratori domestici e familiari e i lavoratori occasionali di tipo accessorio dell’agricoltura. Gli obblighi di denuncia all’INAIL ai fini invece dell’assicurazione sono suddivisi tra lavoratore, medico e datore di lavoro.
Obbligo del Lavoratore
Al momento dell’infortunio il lavoratore deve rivolgersi al medico aziendale o al proprio medico di base o del pronto soccorso per poi comunicare al datore di lavoro l’infortunio e il numero identificativo della certificazione medica ottenuta, pena la perdita del risarcimento da parte dell’INAIL .
Tale certificazione viene inviata all’INAIL dal medico che certifica la prognosi.
Obbligo del Datore di Lavoro
Una volta ricevuti i dati del certificato, scatta per il datore di lavoro il termine di 48 ore entro le quali deve trasmettere all’INAIL i dati richiesti a fini statistici e a fini assicurativi. Se il datore di lavoro non inoltra la comunicazione di infortunio può essere sanzionato e la comunicazione può essere effettuata anche dal lavoratore presso la sede INAIL competente.
Per la denuncia delle malattie professionali resta fermo il termine di cinque giorni (dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico) entro i quali il datore di lavoro deve inoltrare la denuncia all’INAIL, sempre per via telematica
Sanzioni
Si rammenta che la mancata comunicazione entro le 48 ore degli infortuni superiori ad 1 giorno è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 548 a 1.972,80 euro, mentre la mancata comunicazione per gli infortuni superiori ai 3 giorni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.096,00 a 4.932,00 euro.