Obbligatorietà della disegnazione e relativa informazione e formazione degli addetti al Primo Soccorso medico
La normativa (D.Lgs. 81/08; DM 388/03) conferisce al Primo Soccorso (PS) un ruolo importante all’interno del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed obbliga il datore di lavoro a designare e formare gli Addetti al Primo Soccorso (APS) e ad organizzare il piano di emergenza.
La formazione e l’addestramento al PS rappresentano degli strumenti utili di prevenzione che da un lato garantiscono la presenza sul luogo di lavoro di personale addestrato a fornire una prima assistenza qualificata alle vittime di un infortunio o di un malore, dall’altro permettono ai lavoratori formati di conoscere ed assumere gli atteggiamenti ed i comportamenti più idonei ad evitare il verificarsi di incidenti ed eventi dannosi.
Si ricorda che un’adeguata formazione non solo garantisce “la presenza sul luogo di lavoro di personale addestrato a fornire una prima assistenza qualificata alle vittime di un infortunio o di un malore”, ma permette ai lavoratori formati di “conoscere ed assumere gli atteggiamenti ed i comportamenti più idonei ad evitare il verificarsi di incidenti ed eventi dannosi”.
Proprio perché nell’ambito del Primo Soccorso (PS) la formazione e l’addestramento rappresentano necessari strumenti di prevenzione, l’Inail, Settore Ricerca, Dipartimento di Medicina del Lavoro, ha realizzato una nota tecnica dal titolo “Primo soccorso: requisiti e formazione degli addetti”.
Con l’interpello del 25 ottobre – n. 19/2016 destinatario – ENEA, si definisce l’obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al Primo Soccorso.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro ha fornito, all’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA), un parere in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro “che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell’articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l’orario di servizio”.
La formazione deve svolgersi nel miglior modo possibile, da parte di personale qualificato e nel rispetto della normativa vigente.
La nota riporta una sintesi della normativa sul Primo Soccorso relativamente alla formazione degli addetti:
A) La designazione degli APS è obbligatoria ai sensi dell’articolo 18 comma 1 lett. del D.Lgs. 81/08
B) Ai sensi dell’art. 45 Del D.Lgs. 81/08 le caratteristiche minime delle attrezzature di PS, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale).
C) Secondo l’art. 3 del DM 388/03 gli APS sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno e per l’attivazione degli interventi di PS. La formazione dei lavoratori designati deve essere svolta esclusivamente da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
D) Gli allegati del D.M. 388/08 relativi a “obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori” prevedono “l’acquisizione di capacità di intervento pratico”; nell’art. 3, comma 5 “La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico”.
Al termine del corso a firma di un medico “formatore” deve essere rilasciato un attestato che certifichi la frequenza e l’avvenuta formazione sia relativamente alla parte teorica, sia nel merito dell’esecuzione e dell’apprendimento di quanto previsto per la parte pratica.
Le Linee Guida (Comitato Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro – Primi indirizzi applicativi) ribadiscono l’importanza della parte pratica quando affermano che: per i corsi effettuati antecedentemente la data di entrata in vigore del D.M. 388/03, di cui non risulti l’effettuazione della parte pratica, questa va comunque programmata il prima possibile.
ll datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno e garantire “il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche” (art. 2, comma 4, DM 388/2003).
Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell’orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera b), del DLgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal DM 388/2003. Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all’aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall’art. 37, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008, considerato l’obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell’allegato 3 dello stesso DM 388/2003.