Nuovi agenti cancerogeni: modifica nel D.lgs 81/08
Al fine di recepire le previsioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 gennaio 2019 e della direttiva (UE) 2019/983 del Parlamento europeo e del consiglio del 5 giugno 2019, gli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 Aprile 2018, n. 81 sono sostituiti dagli allegati I e II del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del ministro della salute del 11 Febbraio 2021.
Le sopra menzionate direttive apportano ulteriori modifiche alla Direttiva “Madre” 2004/37 a seguito al recente aggiornamento avvenuto con l’attuazione della Direttiva (UE) 2017/2398 (recepita in Italia con il D.lgs 44/2020 del 1 giugno 2020).
Il DM 11 febbraio 2021, che recepisce le Direttive (UE) 2019/130 e 2019/983 introduce le seguenti modifiche agli Allegati del D.Lgs 81/08:
- Allegato XLII: aggiunte nella lista delle Sostanze, Miscele e processi del testo unico di Sicurezza, il riferimento a:
- Lavorazioni comportanti penetrazione cutanea negli oli minerali usati nei motori a combustione interna (voce 7)
- Lavorazioni comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce 8)
- Allegato XLIII: modifica sostanziale della lista degli agenti, in particolare:
- quelli che hanno effetti sulla cute: vengono maggiormente differenziati
- inseriti ex novo agenti come Berillio, Acido arsenico, Formaldeide, Emissioni dei gas di scarico dei motori diesel. Miscele di idrocarburi policiclici, Oliminerali usati nei motori a combustione interna.
Inoltre, la Direttiva 2004/37/CE è così modificata:
- dalla Direttiva 2019/130:
- «Articolo 13 bis
- Accordi delle parti sociali
- «Articolo 13 bis
Gli accordi delle parti sociali eventualmente conclusi nell’ambito della presente direttiva sono elencati nel sito web dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA). L’elenco è aggiornato periodicamente.»
- Dalla Direttiva 2019/983:
- all’articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:
- «Al più tardi l’11 luglio 2022, la Commissione valuta l’eventualità di modificare la presente direttiva per includervi disposizioni relative alla combinazione di un limite di esposizione professionale nell’aria e un valore limite biologico per il cadmio e suoi composti inorganici.
- all’articolo 18 bis, è aggiunto il comma seguente:
Al più tardi entro il 30 giugno 2020 la Commissione, tenuto conto degli ultimi sviluppi delle conoscenze scientifiche e previa opportuna consultazione con le parti interessate, in particolare gli operatori e i professionisti in campo sanitario, valuta la possibilità di modificare la presente direttiva per includervi i farmaci pericolosi, tra cui i farmaci citotossici, o se proporre uno strumento più adeguato per garantire la sicurezza sul lavoro dei lavoratori dall’esposizione a tali farmaci. Su tale base la Commissione presenta, se del caso e previa consultazione delle parti sociali, una proposta legislativa.»;