Nuove norme di formazione per carrellisti
Il 22 febbraio 2012 è stato sancito un Accordo-Stato Regioni concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità di riconoscimento di tale abilitazione. Le attrezzature di lavoro inserite nell’Accordo, per le quali è necessaria una adeguata formazione sono diverse, dalle piattaforme di lavoro elevabili alle gru a torre.
Per quanto riguarda la formazione dei carrelli elevatori, l’Accordo si sofferma sul riconoscimento dei requisiti formativi relativamente anche alla formazione pregressa.
Nel dettaglio si prospettano le seguenti situazioni:
Situazione 1
Tipo di formazione | Corso Carrellisti effettuato prima del 12/03/13 con qualsiasi durata (inferiore alle 12 ore). |
Cosa devo fare per essere in linea con la normativa | Corso di AGGIORNAMENTO Carrellisti della durata minima 4 ore entro il 12/03/15 |
Nota Bene: Se il corso di aggiornamento non viene eseguito entro 12/03/15, viene INVALIDATA LA FORMAZIONE PREGRESSA e quindi tale formazione dovrà essere ripetuta secondo l’Accordo Stato Regioni relativo alle Attrezzature di Lavoro e dovrà essere della durata di 12 ore. |
Situazione 2
Tipo di formazione | Corso carrellisti effettuato dopo il 12/03/13 secondo Accordo Stato Regioni durata 12 ore |
Cosa devo fare per essere in linea con la normativa | Aggiornamento ogni 5 anni di durata 4 ore |
Situazione 3
Tipo di formazione | Nessun corso di formazione Carrellisti eseguito a chi utilizza CARRELLO ELEVATORE |
Cosa devo fare per essere in linea con la normativa | Corso di formazione 12 ore (8 teoria + 4 pratica) secondo Accordo Stato Regioni |
Situazione 4
Tipo di formazione | Corso di formazione eseguito dopo il 12/03/13 di durata inferiore alle 12 ore |
Cosa devo fare per essere in linea con la normativa | Non valido secondo la normativa – va integrato secondo Accordo Stato Regioni |
PS: Se il datore di lavoro non potrà documentare la formazione dei propri lavoratori, anche se assunti da tempo ed esperti, a partire dal 12/03/2013 non potrà più adibirli all’uso delle attrezzature di lavoro (carrelli, muletti, piattaforme ecc.) se non dopo aver effettuato i corsi completi secondo le nuove regole, presso gli enti accreditati.