Nuova regola tecnica per alberghi fino a 50 dipendenti
Il 24 luglio 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto 14 luglio 2015 del Ministero dell’Interno, decreto che contiene le disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Le disposizioni del nuovo decreto si applicano per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e successive modificazioni, con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Finalità del Decreto
All’articolo 2 si spiega che le strutture alberghiere fino a 50 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, vedi art. 1, vanno realizzate e gestite in modo da:
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Le semplificazioni valgono anche nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di queste particolari strutture, limitatamente alle parti interessate dall’intervento e comportanti l’eventuale rifacimento dei solai in misura non superiore al 50% (vedi art. 4), ma resta salva la facoltà del responsabile delle attività di optare per l’applicazione delle disposizioni del DM 9/4/1994.
Piano di adeguamento antincendio
Nelle disposizioni finali (vedi art. 6) si fa riferimento all’attuazione del piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, previsto dal DM 16/3/2012: per l’applicazione di quest’ultimo, si applicano le corrispondenti prescrizioni della regola tecnica di prevenzione incendi contenuta nell’Allegato al DM 14 luglio 2014 con le modalità e i tempi fissati dal DM 16 marzo 2012.
Il decreto del 14 luglio approva una nuova regola tecnica di prevenzione incendi aggiornando le disposizioni del Decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e semplificando i requisiti antincendio per le strutture che hanno un numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50.
Tra i contenuti della Regola tecnica si hanno:
- Termini, definizioni e tolleranze dimensionali
- Ubicazione
- Separazioni – Comunicazioni
- Caratteristiche costruttive
- Misure per l’evacuazione in caso d’incendio
- Altre disposizioni
- Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi
- Segnaletica di sicurezza
- Gestione della sicurezza
L’allegato 1 (“Regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”) contiene molte indicazioni: dalle caratteristiche costruttive alle misure per l’evacuazione, dai mezzi di estinzione degli incendi alla gestione della sicurezza.
Riguardo alla gestione della sicurezza la regola tecnica indica che il responsabile dell’attività ricettiva deve rispettare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa vigente in materia e in edifici a destinazione mista dovrà essere assicurato il coordinamento della gestione della sicurezza e delle operazioni di emergenza tra le attività presenti nell’edificio.
Tra le misure finalizzate al coordinamento della gestione dell’emergenza, si dovrà prevedere:
– l’installazione di almeno un pulsante manuale di allarme, posizionato nelle parti comuni dell’edificio misto, con cui si attivi una segnalazione d’allarme all’interno dell’attività alberghiera;
– la possibilità di estendere la segnalazione di allarme agli spazi dell’edificio non destinati ad attività alberghiera.
Inoltre il responsabile dell’attività ricettiva è tenuto a predisporre un piano di emergenza contenente le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso incendio. Tale piano di emergenza deve essere mantenuto costantemente aggiornato.
Nel piano di emergenza devono essere riportate le procedure per l’assistenza a persone con limitate capacità sensoriali e/o motorie, che possono incontrare difficoltà specifiche nelle varie fasi dell’emergenza. A ciascun piano, lungo le vie di esodo, devono essere esposte planimetrie d’orientamento su cui deve essere adeguatamente segnalata anche la posizione e la funzione di eventuali spazi calmi o di spazi compartimentati, destinati alla sosta in emergenza di eventuali persone con impedite o ridotte capacità sensoriali e/o motorie. Anche in ciascuna camera, con apposita cartellonistica esposta bene in vista, devono essere fornite istruzioni puntuali sul comportamento da tenere in caso di incendio. Il testo, oltre che in lingua italiana, deve essere redatto in lingue diverse, di maggiore diffusione tra la clientela della struttura ricettiva. Le istruzioni debbono essere accompagnate da una planimetria, che indichi schematicamente la posizione della camera rispetto alle vie di evacuazione, alle scale e alle uscite.