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Nuova modalità per le denunce degli infortuni e delle malattie professionali

injuriedDal 22 marzo 2016 sono entrate in vigore importanti novità e semplificazioni nell’ambito delle modalità per le denunce degli infortuni e delle malattie professionali.

L’INAIL con la circolare n.10 del 21 marzo 2016, comunica che l’obbligo di trasmissione del certificato medico di infortunio o di malattia professionale diventa a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza”.

NOVITA’ INTRODOTTE

Per quanto riguarda i Medici e le Strutture Sanitarie dovranno trasmettere direttamente all’INAIL i certificati di infortunio e malattia professionale, per via telematica attraverso il portale dell’Istituto e fornire al lavoratore il certificato medico con l’indicazione di un numero identificativo del certificato.

Il lavoratore dovrà fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi.

Il Datore Di Lavoro acquisisce il certificato di infortunio o malattia professionale, inserendo i dati del lavoratore e il numero del certificato nel portale dell’Inail.

Come per la precedente procedura dovrà inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni, e di malattia professionale entro cinque giorni dal giorno in cui ha ricevuto comunicazione.

Con questa nuova modalità, il Datore di Lavoro è esonerato dal trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio e malattia professionale; è inoltre esonerato dal trasmettere all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza le denunce relative agli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.

L’INAIL ha l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a 30 giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.