NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE
Il D.Lgs. 626/94 definiva all’art. 2 comma 1 lettera a) il “lavoratore” quale la “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. […]”
Il D.Lgs. 81/08 estende tale definizione e recita (sempre all’art. 2 comma 1 lettera a): “«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. […]”
Successivamente, la nuova definizione specifica alcune tipologie di lavoratori non presenti nel D.Lgs. 626/94:
”– il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”
”- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; “
”- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; “
”- il volontario che effettua il servizio civile; “
”- il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni” (lavoratori socialmente utili)
”– l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile”
Conferma inoltre alcune tipologie di lavoratori già incluse nel D.Lgs. 626/94 vale a dire:
– il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività,
– l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari “e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione”
E’ poi l’articolo 3 (Campo di applicazione) a fornirci ulteriore precisazioni:
– escludendo i piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
– escludendo l’insegnamento privato supplementare,
– escludendo l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Passiamo in rassegna, sempre dall’articolo 3, alcune previsioni particolari e specifiche per alcune tipologie contrattuali:
– Contratto di somministrazione di lavoro: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore
– Distacco del lavoratore: tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato
– Lavoratori a progetto e Collaboratori coordinati e continuativi: Le disposizioni del D.Lgs 81/08 si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente
– Lavoratori a domicilio: E’ fatto obbligo al datore di lavoro di informare e formare i lavoratori, fornire loro i DPI. Le eventuali attrezzature fornite devono essere conformi al titolo III del Decreto. Queste disposizioni sono valide anche per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati
– Telelavoro:
* si applica titolo VII (VDT)
* le attrezzature fornite devono essere conformi titolo III,
* il datore di lavoro deve fornire informazioni circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
* i lavoratori applicano le direttive aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
* i RLS e autorità competenti hanno accesso a luoghi di lavoro (con limiti da norme e contratti e previo consenso del lavoratore)
* il lavoratore può chiedere ispezioni
* il datore di lavoro deve prevenire l’isolamento del lavoratore
Segnaliamo infine un nuovo obbligo a carico dei lavoratori come da art. 20 comma 3:
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.