Norme di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)
In data 26 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277, il Decreto Legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, recante norme di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Il provvedimento riporta semplificazioni in materia edilizia e in materia di pubblica sicurezza ed è entrato in vigore l’11 dicembre 2016.
Vengono eliminate sia la Dia che la Cil e rimangono attive cinque procedure:
– edilizia libera,
– permesso di costruire,
– Scia,
– Cila,
– Scia alternativa al permesso di costruire.
L’obiettivo del decreto è la semplificazione della normativa riguardante i procedimenti da seguire per la realizzazione degli interventi edilizi intervenendo in modo significativo sul Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001) eliminando la Denuncia di inizio attività (Dia), ora sostituita completamente dalla Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), e la Comunicazione di inizio lavori (Cil).
Il D.Lgs. n. 222/2016 è composto da 6 articoli e un allegato con una tabella che individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l’eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.
Nel dettaglio:
– articolo 1 – Oggetto
– articolo 2 – Regimi amministrativi delle attività private
– articolo 3 – Semplificazione di regimi amministrativi in materia edilizia
– articolo 4 – Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza
– articolo 5 – Livelli di ulteriore semplificazione
– articolo 6 – Disposizioni finali
Parte fondamentale del provvedimento è la tabella che indica per ogni attività il regime amministrativo e quindi se risulta essere libera, se serve una comunicazione, una SCIA, una SCIA unica, condizionata, una autorizzazione, o una autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la comunicazione.
In base a quanto indicato dalla tabella si dovrà eseguire quanto segue:
– la Comunicazione: quest’ultima produce effetto con la presentazione della stessa allo Sportello unico di cui all’art. 19-bis della Legge n. 241/1990 o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, lo svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico.
– la SCIA: si deve applicare l’art. 19 della Legge n. 241/1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza dei requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente.
– la SCIA unica: si deve applicare l’art. 19-bis della Legge n. 241/1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso di edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività al quadro normativo vigente.
– la SCIA condizionata ad atti di assenso: si deve applicare quanto previsto dall’art. 19-bis della Legge n. 241/1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato
– l’Autorizzazione: è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 241/1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico interessato.
– l’Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione, alla domanda per l’Autorizzazione l’interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono (ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata all’istanza per l’avvio di una attività produttiva soggetta ad Autorizzazione oppure di una notifica sanitaria allegata all’istanza per una media struttura di vendita).