Nei lavori in quota sono obbligatorie le misure di protezione collettiva?
La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza ha formulato istanza di interpello (Interpello n. 6 del 17 luglio 2019: “chiarimenti in merito l’obbligo di cui art. 148 comma 1 del D.Lgs. 81/2008) per conoscere il parere della Commissione Interpelli in merito al quesito:
“Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e smi, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?”.
La domanda nasce a seguito di alcune situazioni a rischio, segnalate dalla Federazione Sindacale, con un ’esempio pratico si indica che ‘ci sono attività da eseguirsi in quota per le quali risulta difficile predisporre misure di protezione collettiva efficaci, vedi la mancanza di spazio o la durata effettiva della lavorazione. In questi casi, la valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro porta a prediligere l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, che garantiscono comunque l’incolumità del lavoratore e gli consentono di operare in sicurezza, rispetto ad una misura di protezione collettiva, forse più sicura, ma che espone i lavoratori ad ulteriori possibili rischi durante le fasi montaggio/smontaggio e installazione.
Come dunque bisogna operare in questi casi per rispondere ai requisiti della norma?’.
Secondo il richiedente l’obbligo previsto dall’art. 148 c.1 risulta in contrasto con quanto indicato nell’art. 111 c. 1 let. a) del D.Lgs. 81/2008 smi per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre”.
La Commissione Interpelli, premettendo un’attenta analisi di diversi articoli del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008 (nello specifico art. 15, art. 75, art. 111, art. 148) ritiene che, da un’attenta analisi del quadro normativo, non sussiste alcun “contrasto” tra gli articoli 148 e 111 del D. Lgs n. 81/08.
In particolare, il citato articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.
La norma de qua è, dunque, una disposizione speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 111 del menzionato decreto legislativo che disciplina i lavori in quota e come tale prevalente rispetto ad essa nell’ambito delle fattispecie espressamente previste.