Necessaria presenza del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) anche nelle società all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori
Il D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 47 commi 2 ha stabilito che “in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e con il comma 3 dello stesso articolo che “nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48”.
Con l’interpello del 25/10/2016 – n. 16/2016 destinatario – Regione Marche si chiede sostanzialmente se un socio amministratore di una società, che presta attività lavorativa per conto della stessa e che è pertanto equiparato ad un lavoratore della stessa azienda, può rivestire la funzione di RLS.
Il RLS non è individuato dal datore di lavoro ma eletto o designato dai lavoratori i quali esprimono quindi una loro volontà di scegliere un lavoratore che curi i loro interessi per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la loro integrità, pertanto la perplessità che sorge sul fatto che i lavoratori di una azienda individuino un loro rappresentante in un socio della società che gestisce l’azienda stessa e presso la quale prestano la loro attività, il quale è in fondo un proprietario dell’azienda medesima, si ritiene assolutamente incompatibile, per ragioni facilmente comprensibili, che il RLS sia un socio di una società che gestisce l’azienda presso la quale lo stesso RLS deve svolgere le proprie funzioni di rappresentanza in quanto, essendo socio del datore di lavoro, comunque ha di fatto una convergenza di interessi con lo stesso.
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 16 del 25 ottobre 2016, ha fornito, alla Regione Marche, un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia “eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.
In particolare l’istanza evidenzia:
- che in data 13 settembre 2011, a norma dell’articolo 47, comma 5 deld.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell’Accordo nazionale applicativo deld.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA -Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI-, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall’altra;
- che l’Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell’Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo;
- che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli articoli 47 e 48 deld.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata;
- che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale;
- che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
Pertanto, la Commissione, visti:
A) l’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008, che equipara al “lavoratore” il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
B) l’articolo 47, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in “tutte le aziende, o unità produttive” sia eletto o designato il “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”;
ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all’interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora “non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4” del medesimo articolo 47 del D.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.