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Modifiche normative sulla segnaletica stradale destinata alle attività lavorative in presenza di traffico veicolare

E’ stato approvato il nuovo decreto interministeriale 22 gennaio 2019 per i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare che entrerà in vigore il 15/03/2019 andrà ad abrogare il Decreto Interministeriale 04/03/2013.

Vediamo le modifiche del nuovo decreto:

I corsi sono diretti con precisione ai lavoratori e preposti adibiti alle attività connesse alla segnaletica, mentre sul D.M. abrogato era definito molto più generalmente “o comunque addetti ad attività in presenza di traffico”

Modificata anche  la composizione della squadra in cui  tutti gli operatori devono aver completato il percorso formativo. Inoltre la squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nella categoria di strada interessata dagli interventi.

Le seguenti modifiche sono state pubblicate per i contenuti della formazione:

  • eliminati i cenni sulla legislazione generale di sicurezza;
  • confermato il percorso formativo differenziato per categoria di strada;
  • introdotte le tecniche di integrazione e revisione della segnaletica per cantieri,
  • sostituita la definizione “operatori” con la definizione “lavoratori”
  • Invariati i tempi della formazione per i lavoratori e per i preposti.
  • Un lavoratore che abbia già effettuato la formazione di base, in caso di nomina a preposto potrà integrare la formazione effettua con i contenuti mancanti . che comprenderanno:
    – modulo tecnico della durata di un’ora;
    – modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di tre ore;
    – prova di verifica finale (prova pratica).
  • Viene innalzato il numero di partecipanti per ogni corso a 35 unità (in precedenza 25), mentre rimane inalterato il rapporto massimo istruttore/allievi 1 a 6 (almeno un docente ogni sei allievi).

E’ stato completamente riscritto il punto 10 dell’allegato II relativo al modulo di aggiornamento della formazione dei lavoratori e dei preposti. L’aggiornamento:

  • sarà distribuito nel corso di ogni quinquennio successivo al corso di formazione (attualmente era ogni quattro anni);
  • sarà effettuato per mezzo di interventi formativi della durata complessiva minima di sei ore (attualmente erano tre), in particolare in caso di modifiche delle norme tecniche e in caso di interruzione prolungata dell’attività lavorativa;

Gli aggiornamenti formativi potranno essere effettuati anche sui luoghi di lavoro.

Il D.M. 4 marzo 2013 risulta abrogato, il nuovo D.M. prevede che i lavoratori ed i preposti possano effettuare attività su strada esclusivamente se preventivamente formati alla luce dell’allegato II del D.M. 22 gennaio 2019 stesso e non vi sono indicazioni specifiche o transitorie relative alla validità della formazione pregressa di chi è già stato formato o di chi ha fatto l’aggiornamento pari a 3 ore. La logica ci porterebbe a sostenere che, vista la quasi completa sovrapposizione tra i contenuti dei corsi previsti nelle due norme, i corsi già effettuati risultano essere validi.

Un’ultima valutazione nell’ottica della sicurezza e della conoscenza delle procedure: vista anche l’introduzione di nuove ed importanti modifiche nei criteri di apposizione, mantenimento e rimozione della segnaletica,  sarebbe importante che le aziende programmassero, nel breve periodo, dei moduli di aggiornamento di almeno tre ore ai quali far partecipare il personale già formato sulla base del vecchio D.M. Tempistiche che a tutti gli effetti rientrano in quelle che sono le indicazioni relative alla distribuzione dell’aggiornamento di sei ore nel corso di ogni quinquennio.

 

L’ultima novità di rilievo: non è più citata la possibilità di “creare” un DPI alta visibilità di classe 3 sommando due capi di classe 2 (ad esempio: pantalone + giubbetto ); la possibilità è però contemplata della norma  EN 20471 la quale permette ancora di sommare due indumenti di classe 2 per formane un di classe 3 ( 2+2=3)