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Modifiche al Decreto legislativo 81/08 introdotte dalla Legge 85/2023

La Legge n. 85/2023, approvata il 3 luglio 2023, ha apportato importanti modifiche al Decreto Legislativo n. 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Queste modifiche mirano a promuovere l’inclusione sociale e garantire l’accesso al mondo del lavoro, nonché a migliorare la sicurezza sul posto di lavoro.

Nomina del medico competente e valutazione dei rischi

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

  1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
  2. a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;

L’articolo 18 del Decreto Legge n. 48/2023, convertito dalla Legge n. 85/2023, ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro e i dirigenti di nominare un medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto legislativo e quando richiesto dalla valutazione dei rischi (Articolo 14). Questa misura è fondamentale per garantire la salute dei lavoratori e prevenire malattie professionali e infortuni correlati al lavoro.

 

Gli obblighi a carico delle amministrazioni scolastiche

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.

L’articolo 18 ha semplificato l’adempimento degli obblighi previsti per le amministrazioni scolastiche riguardo alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali, attraverso la valutazione congiunta dei rischi e la programmazione degli interventi necessari.

 

Nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi

Articolo 21 – Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi

  1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
  2. a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV;

L’articolo 21 ha introdotto un nuovo obbligo per i componenti dell’impresa familiare e i lavoratori autonomi, che devono utilizzare attrezzature di lavoro conformi alle norme di sicurezza (Articolo 14). Questa disposizione mira a garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di impiego.

 

Nuovi obblighi e facoltà del Medico Competente

Articolo 25 – Obblighi del medico competente

  1. Il medico competente:

e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento; (…)

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Occorre ricordare quanto prevede il comma e di questo articolo 25 a carico del medico competente:

“e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto”;

Sanzioni per il medico competente

  • Art. 25, c. 1, lett. e), primo periodo: arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 982,81 euro [art. 58, c. 1, lett. a)]

 

L’articolo 25 ha stabilito nuovi obblighi per il Medico Competente riguardanti la richiesta di copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore, nonché la comunicazione scritta al datore di lavoro in caso di impedimento (Articolo 14). Queste misure migliorano il monitoraggio e la valutazione della salute dei lavoratori, contribuendo a una maggiore prevenzione e cura delle condizioni mediche dei dipendenti.

 

Monitoraggio sulla formazione: contrasto ai falsi attestati

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

  1. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
  2. a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
  3. b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

L’articolo 37 ha introdotto la necessità di accordi Stato-Regioni per definire la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per i lavoratori (Articolo 14). Questa misura è cruciale per garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, evitando l’uso di falsi attestati.

 

Soggetti privati abilitati alle verifiche periodiche

Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro [attrezzature]

  1. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove Ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verball redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
  2. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e ISPESE possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Comma abrogato e così sostituito:
  3. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

L’articolo 71 ha ampliato i soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, consentendo al datore di lavoro di avvalersi di altri soggetti pubblici o privati oltre all’INAIL (Articolo 14). Questa disposizione aumenta le opzioni a disposizione dei datori di lavoro per valutare lo stato di conservazione e l’efficienza delle attrezzature utilizzate nei luoghi di lavoro.

 

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

Articolo 72 – Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

  1. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista. Periodo abrogato e sostituito come segue]

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso

  • Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 921,38 a 3.316,96 euro [art. 87, c. 7]

L’articolo 72 ha introdotto obblighi per i noleggiatori e i concedenti in uso di attrezzature di lavoro, richiedendo loro di attestarne il buono stato di conservazione e acquisire una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la formazione e l’addestramento specifico dei lavoratori incaricati del loro uso (Articolo 14). Questo garantirà un uso sicuro delle attrezzature da parte dei lavoratori.

 

Obbligo di formazione ed addestramento per l’uso di attrezzature

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento

Viene introdotto un nuovo comma.

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.

CAPO IV-SANZIONI

Articolo 87 – Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

  1. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: …
  2. c) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73, comma 4-bis

L’articolo 73 ha stabilito che il datore di lavoro che fa uso di attrezzature che richiedono conoscenze particolari deve provvedere alla propria formazione e addestramento specifico per garantire un utilizzo idoneo e sicuro delle attrezzature (Articolo 14). Questa misura aumenta la responsabilità del datore di lavoro nel garantire una corretta formazione dei propri dipendenti per prevenire incidenti sul lavoro.

 

Riconoscimento di ulteriori titoli per il coordinatore per la sicurezza nei cantieri

Articolo 98 – Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

  1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
  2. a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  3. b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti,

comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

  1. c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

L’articolo 98 ha introdotto il riconoscimento di ulteriori titoli per svolgere la funzione di coordinatore per la sicurezza nei cantieri per la progettazione e/o l’esecuzione (Articolo 14). Questo amplia il pool di professionisti che possono ricoprire questo ruolo, migliorando la gestione della sicurezza nei cantieri.

 

La Legge n. 85/2023 rappresenta un importante passo avanti nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le modifiche apportate al Decreto Legge 81 2008 introducono nuove misure di protezione per i lavoratori, garantendo un ambiente di lavoro più sicuro e promuovendo l’inclusione sociale nel mondo del lavoro.

L’introduzione dell’obbligo di nominare un medico competente e la valutazione dei rischi aiutano a prevenire potenziali malattie professionali e incidenti. Allo stesso modo, i nuovi obblighi imposti alle amministrazioni scolastiche, ai lavoratori autonomi e alle attrezzature da utilizzare, contribuiscono a creare un ambiente lavorativo più conforme alle norme di sicurezza.

La riforma della formazione dei lavoratori è un aspetto cruciale della Legge n. 85/2023, poiché contrasta l’uso di falsi attestati e promuove una cultura della prevenzione e della sicurezza. Inoltre, l’ampiamento del numero di soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature aumenta la flessibilità e l’efficienza nell’assicurare l’integrità di tali strumenti di lavoro.

La nuova normativa non trascura l’importanza dell’addestramento dei lavoratori nell’uso di attrezzature particolari, rendendo il datore di lavoro direttamente responsabile della formazione dei propri dipendenti.

Infine, il riconoscimento di ulteriori titoli per il coordinatore per la sicurezza nei cantieri permette di sfruttare un’ampia gamma di competenze professionali per garantire una gestione più efficace e sicura dei cantieri.

In conclusione, la Legge n. 85/2023 è un passo significativo verso una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori e una maggiore sicurezza sul posto di lavoro. Implementando queste modifiche, si promuove un ambiente lavorativo più inclusivo e si contribuisce a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori in Italia.