Le ricadute di Reach e CLP sul D.Lgs. 81/08 e gli obblighi per le PMI
I Regolamenti Europei REACH-CLP prevedono nuovi adempimenti per le aziende e si integrano con il Decreto legislativo 81/2008 come strumenti utili per la valutazione del rischio chimico.
Si è tenuto a Como un convegno, organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como, dal titolo “Il Rischio Chimico ai sensi dei Regolamenti REACH – CLP e Decreto Legislativo 81/08 – il punto della situazione a due anni di distanza” orientato ad offrire un sostegno a tutti gli operatori interessati alla gestione degli adempimenti previsti dai regolamenti europei e per favorire una corretta valutazione del rischio chimico.
In relazione al convegno preme focalizzare l’attenzione su uno degli atti pubblicati sul sito dell’ASL di Como in merito alle “Ricadute operative della normativa (regolamenti CE 1907/2006 e 1272/2008) sul D.Lgs. 81/08 e obblighi per le PMI” realizzato a cura del Dr. Domenico Cavallo e del Dr. Andrea Cattaneo.
L’intervento si sofferma ampiamente sul Titolo IX Capo I (Protezione da agenti chimici) del D.Lgs. 81/2008 e affronta poi il tema della valutazione del Rischio Chimico.
Secondo l’art. 222, comma 1, lett. C, viene considerata attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Viene sottolineato inoltre l’art. 223, comma 1, del suddetto decreto il quale “prescrive al datore di lavoro di valutare il rischio chimico per la salute dei lavoratori al momento della scelta delle sostanze e dei preparati da utilizzare nel processo produttivo e di sostituire, quando possibile, ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che lo è meno”.
Nella valutazione devono essere incluse anche le attività di manutenzione e pulizia, nelle quali è prevedibile una notevole esposizione.
È essenziale tale valutazione in quanto l’attività può cominciare “solo dopo che si è proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di prevenzione”.
La valutazione deve essere poi aggiornata:
– per gli agenti chimici: in caso di variazioni (art.223 comma 7: il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità);
– per cancerogeni e mutageni: in caso di variazioni o comunque ogni tre anni (art. 236 comma 5).
Il datore di lavoro inoltre ha l’obbligo di sostituire la sostanza, “in presenza di agenti cancerogeni e/o mutageni e di agenti chimici pericolosi al di sopra della soglia di rischio irrilevante la possibile sostituzione è una misura di tutela obbligata, la cui violazione è sanzionata” art. 262, comma 1, lett. a, DLgs 81/08.
Nella valutazione il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e’ riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
In base all’art. 224, i rischi derivanti dagli agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo; se i risultati della valutazione dei rischi “dimostrano che, in relazione al tipo ed alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure adottate sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230” del Testo Unico. Resta comunque l’obbligo di formazione/informazione (art.227).
La relazione si sofferma anche sulla misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute; il datore di lavoro in base all’art. 225 comma 2 deve, salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvedere ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e’ riportato un elenco indicativo ma non esaustivo nell’allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.
Le misurazioni quindi dell’agente chimico per la valutazione del rischio, e la loro eventuale obbligatorietà, si prospettano quando il datore di lavoro ha classificato il rischio chimico come superiore alla soglia dell’irrilevante per la salute.
Alcuni strumenti per la valutazione del rischio chimico sono riportati in seguito;
– stime del rischio (valutazioni di tipo cautelativo basate su dati disponibili);
– algoritmi (valutazioni di tipo semiquantitativo basate su parametri indicizzati di calcolo);
– misure (determinazioni degli inquinanti in ambienti di lavoro).
Anche la norma UNI EN 689/97 relativamente ai valori limite di esposizione professionale e alle strategie di misurazione, fornisce alcuni elementi necessari per pianificare un’indagine ambientale e per valutare i risultati della stessa e sintetizzati brevemente nei punti seguenti:
– disamina informazioni;
– identificazione gruppi omogenei;
– valutazione “qualitativa” dell’esposizione;
– scelta del numero di misure;
– rappresentatività del campionamento;
– durata del campionamento;
– metodiche di campionamento ed analisi;
– modulistica di campionamento;
– report dei dati;
– valutazione osservanza TLV;
– analisi statistica;
– valutazione esposizione per frequenza misure periodiche.
Vengono forniti anche i Valori limite di esposizione professionale.
– TLV-TWA: Concentrazione media per otto ore di lavoro;
– STEL: Concentrazione massima per brevi esposizioni (15’); non deve essere raggiunto più di una volta all’ora e più di quattro volte in un turno;
– CEILING: Concentrazione che non deve mai, per nessun motivo, essere superata.
Sugli algoritmi da utilizzare viene analizzato brevemente il metodo MovaRisCh, che permette di calcolare il rischio separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee, e il metodo Inforisk, che si basa sul calcolo di 3 variabili:
1) classificazione delle sostanze/preparati (frasi di rischio),
2) Frequenza d’uso/settimana,
3) Quantità stimata/settimana.
Per quanto riguarda il regolamento REACH esso rappresenta una opportunità per:
– riduzione delle malattie professionali;
– riduzione dell’impatto sull’ambiente.
I principi del REACH si basano su:
– Una mappatura di tutte le sostanze chimiche che circolano in Europa;
– Una conoscenza degli effetti delle sostanze mappate sull’uomo e sull’ambiente attraverso una descrizione chimicofisica, tossicologica ed ecotossicologica;
– Una correlazione tra sostanza, pericolosità e campo d’impiego (concetto di Uso Identificato);
– L’incoraggiamento e, in alcuni casi, la garanzia di sostituzione a termine delle sostanze più problematiche con sostanze o tecnologie meno pericolose, inserite nel contesto di alternative tecnicamente ed economicamente idonee;
– La semplificazione e armonizzazione legislativa degli Stati Membri;
Sono totalmente escluse dal REACH:
– Sostanze Radioattive (direttiva 96/29/euratom);
– Sostanze soggette a controllo doganale (in transito o in vista di riesportazione);
– Sostanze intermedie non isolate;
– Trasporto di sostanze (per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittimo o aereo);
– Rifiuti (dir. 2008/98/CE) in Italia D.Lgs 205/10;
– Esenzioni specifiche stabilite dagli Stati Membri nell’interesse della difesa.
Gli strumenti da utilizzare per la Determinazione, la Documentazione e la Comunicazione sono rispettivamente la Valutazione di Sicurezza Chimica (CSA – Chemical Safety Assessment), il Rapporto di Sicurezza Chimica (CSR – Chemical Safety Report) e le Schede di Sicurezza Chimica (SDS).
Riguardo alle schede di sicurezza, la fornitura è obbligatoria se:
– una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa;
– una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo l’Allegato XIII del Regolamento REACH;
– una sostanza è inclusa nell’elenco delle ‘sostanze candidate’ di particolare interesse.
Per quanto riguarda le miscele che non soddisfano i criteri di classificazione come “pericolose”, necessitano di una SDS, da fornire obbligatoriamente su richiesta del cliente se contengono:
– almeno una sostanza pericolosa per la salute o l’ambiente in concentrazione > 0.2 % v/v (gassose) o >1 % w/w (non gassose);
– almeno una sostanza PBT o vPvB in concentrazione > 0.1 % w/w (non gassose);
– una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro”.
È necessario inoltre che nell’etichetta sull’imballaggio siano riportate informazioni che indichino la disponibilità della SDS.
Si conclude poi questo breve resoconto affrontando il tema delle schede di sicurezza e delle responsabilità.
Si evince che la responsabilità iniziale dei contenuti ricade sul fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo.
Gli attori lungo al catena di approvvigionamento forniscono una SDS, verificando ed implementando le informazioni ricevute dai fornitori (se opportuno).
I fornitori di una sostanza/miscela a cui è associata una SDS sono in ogni caso responsabili dei contenuti, anche se la SDS non è stata preparata da essi.
Infine sul fornitore grava la garanzia di una formazione adeguata (e aggiornata) della/e persona/e competente/i.
La SDS devono essere fornite gratuitamente, su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza/miscela, deve essere compilata nella lingua ufficiale dello Stato Membro in cui la sostanza/miscela di riferimento è immessa sul mercato (a meno che tale Stato Membro non disponga diversamente).