Lavoro: istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa di temperature elevate
I fenomeni climatici estremi sono stati recentemente posti in relazione con un aumento del rischio di infortunio sul lavoro. INPS ed INAIL hanno definito le istruzioni operative per la gestione del rischio caldo e per l’accesso alle prestazioni cassa integrazione ordinaria in caso di sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dovuta a temperature elevate.
Le imprese potranno chiedere all’INPS il riconoscimento della CIGO con la causale “eventi meteo” quando il termometro supererà i 35° Centigradi. Ai fini dell’integrazione salariale, però, possono essere considerate idonee anche le temperature “percepite”, notoriamente più elevate rispetto a quelle reali.
Si precisa inoltre che l’azienda, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica che deve essere allegata alla domanda stessa deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, mentre non è tenuta a dichiarare l’entità della temperatura, né a produrre i bollettini meteo che vengono acquisiti autonomamente e valutati dalle amministrazioni pubbliche.
Si fa presente, infine, che, indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, l’INPS riconosce la cassa integrazione ordinaria in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritenga sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.