Lavoratore distaccato ed oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
In ambito lavorativo può essere utilizzata la formula contrattuale del distacco di un lavoratore, questo si verifica quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
L’art. 3, co 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce già che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. […]”.
L’interpello n. 8 del 12 maggio 2016 approfondisce l’articolo 3 specificando che comunque gli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ricadano in maniera differenziata su entrambi i datori di lavoro (distaccante e distaccatario).
Sul distaccante grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato” e sul distaccatario spetta invece l’onere di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
Maggiori oneri rimangono, chiaramente, in capo al distaccatario poiché formalmente è il soggetto più adatto per informare sui rischi specifici e conseguentemente per far effettuare le visite mediche dal proprio medico competente unico che può sostanzialmente definire se il soggetto è idoneo a svolgere la mansione per la quale è stato distaccato.