L’Agenzia delle Entrate può accertare la mancata applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Da quanto è stato deciso dai Supremi Giudici di Cassazione, con la sentenza del 20 febbraio scorso, n. 3422, è emerso che l’Agenzia delle Entrate può accertare la mancata applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro al momento dell’assunzione dei lavoratori e conseguentemente revocare le agevolazioni concesse per l’incremento occupazionale riconosciuto dall’art. 7, Legge n. 388/2000 ai datori che hanno aumentato il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003.
Tale sentenza ha respinto il ricorso di una società raggiunta da tre avvisi con cui veniva recuperato il credito d’imposta riconosciuto.
Colpa della società quella di aver posto in essere alcuni degli adempimenti previsti dalla citata norma solo in epoca successiva a quella dell’assunzione dei lavoratori, più in particolare venivano effettuate con ritardo la nomina del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la valutazione del rischio ambientale e quella non strumentale del rumore.
Come precisato dagli Ermellini, il credito d’imposta è riconosciuto se sussistono le condizioni indicate al comma 5 del menzionato art. 7, tra le quali quella posta dalla lettera d), che siano “rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori” previste dal D.Lgs. n. 626/94 e dal D.Lgs. n. 494/96 [ora D.Lgs. n. 81/08], nonché dai successivi decreti attuativi delle direttive comunitarie in materia.
In caso contrario, è precluso l’accesso al beneficio. E neppure la circostanza che, al momento dell’accesso dell’Ufficio, la legislazione in materia di sicurezza fosse rispettata può assumere rilevanza per la Corte, ferma nell’escludere le condizioni di ammissione al beneficio.