La qualifica dei fornitori
Che cos’è?
Sono i criteri minimi stabiliti che una committente, chi ordina un lavoro, una prestazione, è obbligato a verificare prima di conferire un lavoro in appalto (o subappalto) previsti dall’ art. 26 del Dlgs 81/08.
Quale può essere il valore aggiunto?
Prevedere in azienda un valido sistema di qualifica dei fornitori può avere un riscontro positivo in termini di immagine aziendale:
– Nei confronti dei clienti: l’invio preventivo (anche in fase di trattativa economica) di una documentazione completa di qualifica a monte è indice di serietà e affidabilità di un’azienda
– Nei confronti dei fornitori: Richiedere un sistema di qualifica preciso e standardizzato aiuta a filtrare i fornitori più virtuosi, e focalizza in modo preventivo l’attenzione sul tema della sicurezza, migliorando così i livelli prestazionali di sicurezza.
Quali sono i documenti che vanno presentati?
Esistono differenti modalità per effettuare la verifica dell’idoneità tecnico-professionale:
Titolo I, come indicato all’art. 26, il Committente deve richiedere ai propri fornitori i seguenti documenti fondamentali:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato (CCIAA)
- Documento Unico di Regolarità Contributiva o DURC
- Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensioni o interdittivi
- Dichiarazione organico medio annuo (DOMA) e Contratto Collettivo Nazionale applicato ai lavoratori (CCNL)
In aggiunta a questi documenti anche se non viene espressamente indicato nel testo di legge dovrebbero inoltre essere richiesti:
- DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- Polizza RC
Per poter completare il processo di qualifica bisogna far riferimento anche al Titolo IV, pertanto la verifica dell’idoneità tecnico professionale deve essere effettuata con le modalità stabilite dall’ALLEGATO XVII del testo unico della sicurezza in maniera differente a seconda si tratti di un’impresa o di un lavoratore autonomo.
Impresa:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- Piano operativo di Sicurezza (P.O.S) in caso di cantiere o Documento di valutazione dei rischi specifici per le attività da svolgere ( DVRS)
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
- Dichiarazione di non essere soggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs 81/08
- Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
- Documentazione attestante la conformità di attrezzature e macchine
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (D.P.I)
- Nomine e attestati per le figure di RSPP, Preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso
- Documentazione relativa ad ogni lavoratore operante sul posto di lavoro.
Lavoratore autonomo:
- Iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
- Documentazione attestante la conformità di attrezzature e macchine
- Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione (D.P.I)
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal D.lgs 81/08
- Idoneità sanitaria, ove espressamente prevista dal D.Lgs 81/08.
A quale scopo effettuarla?
La valutazione, la selezione e il monitoraggio delle varie fasi del processo di qualifica per i fornitori assicurano all’azienda la garanzia di avvalersi ad esempio di fornitori di qualità e di individuare il caso in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l’appaltatore per la violazione di norme antinfortunistiche, nell’ottica di rafforzare la tutela della vita e della salute del lavoratore.