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La consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato in Lombardia

stress1Il Decreto n. 6298 del 04/07/2016 della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia, pubblicato il 5 Dicembre 2016, mette in evidenza l’importanza di una valutazione del rischio stress lavoro–correlato da effettuarsi negli ambienti di lavoro, basata su quella che viene definita partecipazione attiva da parte dei lavoratori, attraverso un processo di coinvolgimento dei lavoratori stessi e dei loro rappresentanti.

 

 

Nello specifico, infatti, con il Decreto n.6298/2016 approvato dalla Regione Lombardia, si fa esplicito riferimento alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS nell’analisi e gestione del rischio stress lavoro-correlato.

Consultazione e partecipazione attiva degli RLS/RLSt nelle attività di valutazione e prevenzione in azienda significa operare in una logica tesa al miglioramento continuo considerato come un valore aggiunto sia per l’azienda stessa ma soprattutto per i lavoratori.

Tra i compiti del rappresentante dei lavoratori c’è quello di raccogliere notizie necessarie per permettere al datore di lavoro di assumere idonee decisioni e responsabilità, sulla base della conoscenza di quelle informazioni che possano ridurre gli infortuni, con un’efficace valutazione dei rischi anche nell’uso delle attrezzature.

La nuova figura di rappresentante dei lavoratori va a superare le vecchie logiche di organizzazione, puntando alla difesa della salute e sicurezza dei lavoratori, con un’attenta vigilanza e una continua sorveglianza sanitaria sui dipendenti, con l’aiuto del medico competente.

Assumono grande importanza i confronti periodici del rappresentante con i dirigenti per valutare gli strumenti necessari per ridurre la possibilità di malattie causate dal rischio stress.

Si pensi ad esempio alle lavoratrici in gravidanza. Lo stress non va considerato come una malattia, ma come una condizione di adattamento fisiologico, che produce effetti negativi sulla salute.

È opportuno precisare il significato di “consultazione attiva” da parte del RLS in merito all’attività di valutazione del rischio stress lavoro-correlato: egli deve raccogliere tutte le informazioni e i dati necessari per poter successivamente, in piena autonomia, decidere e consigliare la soluzione migliore.

All’interno del Decreto viene specificato il significato di consultare: consultare significa “fare domande finalizzate ad acquisire notizie e conoscenze al fine di prendere la decisione più affidabile possibile”.

A tal proposito, in fase di valutazione preliminare (con check-list osservazionali) che costituisce il primo step di analisi per il rischio stress lavoro-correlato effettuata dal datore di lavoro, lo stesso dovrà avvalersi della collaborazione del RLS per poter decidere e quindi mettere in atto le più efficaci ed efficienti misure di monitoraggio del rischio valutato.

Pertanto, risulta importante il ruolo del RLS nel sistema prevenzionistico aziendale anche su quelle che sono le indicazioni circa una fattibile programmazione delle misure di prevenzione e protezione necessarie.

Egli funge come figura intermediaria tra datore di lavoro e lavoratori anche durante le fasi di individuazione di gruppi omogenei, contribuendo nell’eventuale valutazione approfondita del rischio stress lavoro-correlato attraverso questionari, focus group, interviste e alla lettura delle risultanze delle evidenze oggettive.

Per un efficace servizio di controllo assume un ruolo importante la partecipazione a corsi di aggiornamento per RLS, almeno annuali, dell’RLS, per acquisire quelle competenze che possano assicurare la tutela dei lavoratori inseriti nelle imprese, nel rispetto della normativa e seguendo la procedura dettagliata nella documentazione, composta da documenti preparati insieme a professionisti della sicurezza.