Jobs Act e sicurezza sul lavoro
Il giorno 15 giugno 2015, a seguito della Legge delega n.183 del 2014 (Jobs Act) è stato emanato il d.lgs.81, recante la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, entrato in vigore 25/06/2015.
Il decreto introduce importanti novità in merito alla regolazione dei contratti di lavoro e delle mansioni; ciò comporta conseguenze importanti per quanto riguarda gli aspetti legati alle tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare:
– Il lavoratore, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale: tale mutamento di mansioni è accompagnato, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni, ma ovviamente non esclude il datore di lavoro dal rischio di sanzione amministrativa.
– Nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi e dal lgs. 66/03 , il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, oltre l’orario concordato fra le parti; nel caso in cui il contratto collettivo non disciplini il lavoro supplementare, il datore di lavoro può richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, ma il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Particolarmente importante è la motivazione di salute che dovrà essere integrata anche dall’intervento del medico aziendale, che si pronuncia a favore o contro lo svolgimento di tali mansioni supplementari.
– I lavoratori affetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico – degenerative ingravescenti (per le quali residui una ridotta capacità lavorativa) anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l’ASL territorialmente competente, hanno diritto, su richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Su richiesta del lavoratore si può procedere a contrario; tale diritto viene riconosciuto, ai sensi della L.104/92, anche per assistenza di coniuge, figli, genitori o persone assistite convivente con totale e permanente inabilità lavorativa. Così anche in caso di figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap.
– È vietato il ricorso al lavoro intermittente da parte di quei datori di lavoro che non hanno effettuato la VdR (Valutazione dei Rischi), ai sensi della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età e con più di 55 anni: considerato che la VdR è già un obbligo a carico del datore di lavoro, risulta di fondamentale importanza la valutazione del fattore trasversale legato all’età, in particolare per color che hanno superato i 55 anni e del genere (lavoratrici)
– Al contratto di lavoro subordinato può essere previsto un termine di durata non superiore a 36 mesi (ulteriore contratto della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la DTL competente per territorio); tale termine non è ammesso da parte di quei datori di lavoro che non hanno effettuato la VdR; considerate le premesse del paragrafo precedente, nella valutazione del rischio deve essere approfondita la parte relativa alla durata dei rapporti di lavoro, considerata la diversa esposizione ad un determinato rischio.
– È abrogata la disposizioni prevista all’art.3, comma 5, del d.lgs.81/08, relativa ai contratti somministrati. Tale contratto viene quindi normato dal D.Lgs 81/2015: è vietato da parte di quei datori di lavoro che non hanno effettuato la VdR, ai sensi della normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; l’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs.81/08 s.m.i. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.
– Contratto di apprendistato: si confermano tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione, ai quali si aggiunge l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
– Lavoro accessorio (compenso annuo civile inferiore a 7000 €, considerando la totalità dei committenti; compenso massimo per singolo committente: 2000 €, che diventano 3000 € per chi utilizza gli ammortizzatori sociali): è vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I titolari di contratto accessorio prestato a favore di un committente imprenditore o professionista sono equiparati ai lavoratori, in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con l’eccezione di quei lavoratori che svolgono piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compreso l’insegnamento privato e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.
Il “Jobs Act del Lavoro Autonomo” è una riforma legislativa in Italia che mira a semplificare la creazione di imprese individuali e migliorare la protezione sociale per i lavoratori autonomi. Questo provvedimento cerca di promuovere l’occupazione e sostenere la crescita economica attraverso misure volte a rendere il mercato del lavoro più dinamico ed equo per chi sceglie il lavoro autonomo.