Interpello n. 5/2024: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – Chiarimenti sulla Designazione e Numero
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite il Dipartimento per i trasporti e la Direzione generale territoriale del Centro, ha recentemente presentato un’interpellanza alla Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro per ottenere chiarimenti sulla designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Questa richiesta, avanzata ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguarda le modalità di designazione del RLS nelle aziende che presentano articolazioni territoriali differenti e si interroga su questioni specifiche relative al numero di RLS necessari e ai requisiti che deve soddisfare chi ricopre questo ruolo.
Chiarimenti Designazione e Numero RLS: cosa dice l’Interpello n. 5/2024
Il primo punto dell’interpello riguarda il numero dei rappresentanti da nominare nelle diverse articolazioni territoriali. Il Ministero ha chiesto se, ai fini delle designazioni, ciascuna di queste articolazioni debba essere considerata autonomamente, richiedendo quindi un proprio RLS, oppure se esse possano essere viste come un’unica entità aziendale. La questione nasce dalla necessità di stabilire il numero di RLS da nominare: se sei, ovvero uno per ciascuna articolazione territoriale, o tre, come previsto per le unità produttive di dimensioni intermedie (da 201 a 1.000 lavoratori).
Il secondo quesito riguarda la designazione del RLS in contesti aziendali con più di 15 lavoratori. Il Ministero ha richiesto chiarimenti circa l’obbligo, in queste realtà, di nominare un RLS che appartenga alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se, invece, sia sufficiente che la RSU designi un rappresentante anche tra i lavoratori che non ne fanno parte. Questo punto è rilevante per consentire maggiore flessibilità nella scelta del RLS, soprattutto in contesti aziendali dove le competenze sulla sicurezza possono variare all’interno della forza lavoro.
Risposta della Commissione alla Designazione e Numero RLS
La risposta della Commissione, fornita nella seduta del 24 ottobre 2024, ha affrontato questi aspetti, partendo dalla definizione di “unità produttiva” contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008. È stato chiarito che l’unità produttiva è intesa come una struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, con autonomia finanziaria e tecnico-funzionale. La Commissione ha quindi ribadito che, se le articolazioni territoriali soddisfano questi requisiti, devono essere considerate come entità autonome e nominare un proprio rappresentante, in linea con i criteri numerici di riferimento. Questo significa che, per unità con fino a 200 lavoratori è sufficiente un rappresentante; per unità da 201 a 1.000 lavoratori ne servono tre, mentre per quelle con più di 1.000 lavoratori sono richiesti sei rappresentanti.
Per quanto riguarda la designazione del RLS nelle aziende con oltre 15 lavoratori, la Commissione ha sottolineato che la normativa prevede che il RLS sia eletto o designato dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti. Tuttavia, in assenza di rappresentanze sindacali, il RLS può essere eletto dai lavoratori all’interno della forza lavoro. In questo senso, è stato chiarito che, sebbene il RLS possa essere nominato dalla RSU, non è obbligatorio che appartenga a essa: il rappresentante può quindi essere scelto anche tra i lavoratori che non fanno parte della RSU, se questa ritiene opportuno farlo. Questo approccio mira a garantire maggiore flessibilità e adattabilità, permettendo di designare il rappresentante più adatto a ricoprire il ruolo in termini di conoscenza e competenza in materia di sicurezza, senza essere limitati dalla sua appartenenza sindacale.
Interpello n. 5/2024 per Designazione e Numero RLS: le conclusioni
L’interpello n. 5/2024 rappresenta quindi un chiarimento significativo sulle modalità di designazione e sul numero di rappresentanti richiesti per la sicurezza dei lavoratori, ponendo un particolare accento sulla corretta applicazione delle norme in contesti aziendali complessi e articolati. La Commissione, con questa risposta, ha offerto strumenti utili per garantire una rappresentanza adeguata e una maggiore chiarezza nella gestione delle designazioni del RLS, assicurando così un’applicazione uniforme della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.