Interpello n. 4/2023: chiarimenti sull’interpretazione dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in seguito all’istanza presentata da COBAS – Lavoro Privato, ha esaminato l’interpello n. 4/2023 riguardante l’interpretazione corretta degli articoli 47, commi 2 e 8 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e ha formulato il seguente parere.
Nel primo quesito, COBAS ha chiesto se sia obbligatoria la nomina di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in ogni unità produttiva autonoma, considerando che l’azienda in questione è una catena di supermercati con unità produttive dislocate in due regioni diverse e con un numero di dipendenti compreso tra trenta e cento per ogni sede.
In risposta, la Commissione ha richiamato l’articolo 47, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, che stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive è prevista l’elezione o la designazione di un RLS, mentre all’articolo 2 alla lettera t) si definisce come “unità produttiva” lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
Pertanto, se i punti vendita della catena di supermercati rientrano nella suddetta definizione, ogni unità produttiva autonoma deve avere un proprio RLS, indipendentemente dal fatto che l’azienda abbia punti vendita dislocati in regioni diverse.
Nel secondo quesito, COBAS ha sollevato il caso di un’azienda supermercato che occupa tra duecento e mille dipendenti complessivi nelle diverse unità produttive, il cui numero minimo di RLS è di tre. Si chiedeva quali criteri vengano utilizzati per individuare i rappresentanti nel caso in cui venga superato il numero minimo di RLS a causa delle nomine effettuate nelle singole unità produttive. Inoltre, si faceva notare che l’azienda aveva accolto la nomina dei tre RLS escludendo gli ulteriori regolarmente eletti, creando una scelta favorevole all’azienda stessa.
La Commissione ha sottolineato che l’articolo 47, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 prevede che il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, siano stabiliti in sede di contrattazione collettiva. Tuttavia, l’articolo 47, comma 7 specifica che in ogni caso il numero minimo di RLS è determinato come segue: un rappresentante nelle aziende o unità produttive fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori, e sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. La contrattazione collettiva può prevedere un aumento del numero dei rappresentanti.
Pertanto, nel caso specifico dell’azienda supermercato, se il numero minimo di RLS è di tre, questi devono essere individuati considerando le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 7 del D.Lgs. 81/2008. L’azienda non può escludere gli altri rappresentanti eletti regolarmente. La contrattazione collettiva può fornire ulteriori indicazioni riguardo alla selezione dei rappresentanti, ma il numero minimo stabilito dalla legge deve essere rispettato.
La Commissione ha evidenziato che la sua competenza riguarda quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e non può rispondere a quesiti relativi a casi specifici. Tuttavia, ha fornito un’interpretazione generale dei commi 2 e 8 dell’articolo 47 del D.Lgs. 81/2008, al fine di fornire indicazioni sulle questioni sollevate dall’interpello presentato da COBAS – Lavoro Privato.