Interpello: i documenti che l’impresa appaltatrice deve consegnare al Committente
Un interpello si sofferma sul tema della valutazione dell’idoneità tecnico professionale, con riferimento all’art.26 del D.Lgs. 81/08, fornendo informazioni sulla documentazione che l’impresa appaltatrice è obbligata a fornire al Committente.
Il parere della Commissione Interpelli fornito lo scorso mese di marzo nell’Interpello n. 3/2014 ha per oggetto la “risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente”, quesito posto dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
In particolare tale Consiglio Nazionale ha avanzato istanza di interpello per sapere se ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l’impresa appaltatrice sia tenuta a consegnare al Committente:
– copia del modello LAV (modulo con cui i datori di lavoro adempiono a vari obblighi di comunicazione, ad esempio per l’assunzione, proroga, trasformazione e cessazione rapporto di lavoro dei lavoratori);
– consenso all’utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
– copia del DUVRI della ditta appaltatrice;
– dichiarazione che i dipendenti dell’impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;
– autocertificazione di idoneità tecnico professionale.
Per rispondere al quesito la Commissione si sofferma su alcune indicazioni normative.
Ad esempio la Commissione premette che l’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08 prevede l’obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, “con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l‘idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione”. Il Decreto di cui all’art.6, ancora mancante, è relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Si sottolinea che in attesa dell’emanazione del suddetto decreto, “la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
– acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/08);
– acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/08).
Si sottolinea inoltre che il comma 2 dell’art. 26 del Testo Unico stabilisce che “nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a. cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva”.
Ciò premesso la Commissione fornisce pertanto le seguenti indicazioni. Si ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell’art.26 del D.Lgs. n. 81/08, l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell’idoneità tecnico professionale.
Inoltre la Commissione sottolinea che “il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell’elaborazione del DUVRI”.
In ogni caso “laddove non ricorrano le condizioni per l’elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell’art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento”.