Interpello: cosa accade in assenza del DURC?
Ricordiamo che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) è un importante certificato che ha la funzione di attestare la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile.
Negli ultimi anni il DURC è stato oggetto di molte discussioni e sono stati pubblicati molteplici interpelli a riguardo.
L’ultimo tra questi è l’Interpello n. 1/2016 del 21 marzo 2016 che ha per oggetto la “risposta al quesito in merito all’art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008”.
ll Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha chiesto alla Commissione Interpelli di conoscere il parere in merito “alla corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell’art. 90 del decreto legislativo 81/08, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell’estensione della previsione che tratta l’assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”.
In particolare si è focalizzata su due precisi quesiti:
– Quale fosse l’esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva” ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
– Se in questi casi sia ammissibile la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l’efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all’art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. n. 81/2008 (“L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell’organo di vigilanza in cantiere e quindi con il riscontro della ‘assenza del DURC’”.
Risposta della commissione:
Dopo aver riportato quasi interamente il comma 9 dell’art. 90 e facendo riferimento alla normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30 gennaio 2015), la Commissione evidenzia che “per assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso”.
In altri termini “se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi, non viene rilasciato un DURC irregolare non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare”.
Non a caso l’art. 2, co. 2 e l’art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l’esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di “assenza di regolarità” nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione, all’esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC.
Da questi ragionamenti consegue che il DURC “non può essere emesso in caso di irregolarità”.
Inoltre evidenzia la Commissione che ”nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all’amministrazione concedente prima dell’inizio dei lavori, come previsto dall’art. 14, co. 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012”.
Per quanto riguarda la risposta al secondo quesito, la Commissione ritiene che ”l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa”.